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Articolo 603 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

Dispositivo dell'art. 603 Codice di procedura penale

1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove(1), il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale(2).

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1(3).

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604 6](4).

3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5(6).

3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190 bis(7).

4. [Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.](5)

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.
3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190-bis.
[omissis]

__________________

(1) Le prove nuove sono quelle prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, che però non sono state valutate o sottoposte alla valutazione del giudice, e quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ammissibili invece con l'osservanza dei soli limiti di cui agli art. 190 e 190 bis.
(2) Il potere discrezionale del giudice nel disporre la rinnovazione non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della motivazione qualora egli non abbia adeguatamente motivato le ragioni del rigetto della richiesta.
(3) Il richiamo all'art. 495 si spiega con l'intento di evidenziare l'immediata operatività rispetto alla situazione disciplinata al comma primo di tale articolo, dove la rinnovazione non è obbligatoria, ma condizionata dal presupposto della non deducibilità allo stato degli atti.
(4) Si tratta di una formulazione analoga a quella di cui all'art. 507 comma 1, in materia di assunzione di nuovi mezzi di prova nel giudizio di primo grado.
(5) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(6) Comma sostituito dall'art. 34, co. 1, lett. i) n. 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) Comma inserito dall'art. 34, co. 1, lett. i) n. 2 del del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale ed è possibile soltanto nei casi stabiliti dall’art. 603 c.p.p.. La ratio di questa impostazione si ritrova nel fatto che il legislatore riconosce al processo di appello un carattere di “controllo”, presumendo la completezza dell’acquisizione delle prove nel giudizio di primo grado.

Spiegazione dell'art. 603 Codice di procedura penale

L’art. 603 c.p.p. stabilisce le ipotesi in cui è possibile procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. La rinnovazione dell'istruttoria può avvenire su richiesta di una delle parti oppure d’ufficio su iniziativa del giudice.

Il comma 1 considera il caso in cui una parte, nell’atto di appello o nei motivi nuovi (presentati a norma del comma 4 dell’art. 585 del c.p.p.), ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite in primo grado o l’assunzione di nuove prove (le “prove nuove” sono quelle prove preesistenti o concomitanti già conosciute nel giudizio di primo grado, ma non acquisite). In tale ipotesi, il giudice può decidere se disporre la rinnovazione, valutando se egli sia o meno in grado di decidere allo stato degli atti: se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice dispone la rinnovazione; viceversa, rigetta la richiesta di parte.

Va precisato che il potere discrezionale del giudice in esame (se disporre o meno la rinnovazione) non è sindacabile in sede di legittimità, tranne che sotto il profilo motivazionale, qualora non abbia adeguatamente motivato la propria decisione.

Poi, il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui una parte chiede l’acquisizione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. In tal caso, il giudice deve disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nei limiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 495 del c.p.p.: cioè, secondo i criteri previsti per l’ammissione dei mezzi di prova in primo grado, alla stregua dell’art. 190 del c.p.p..

Ancora, il comma 3 stabilisce che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale può essere disposta d’ufficio dal giudice, qualora egli la ritenga assolutamente necessaria ai fini dell’accertamento del fatto (locuzione il cui significato, in realtà, non si discosta molto da quello di “non poter decidere allo stato degli atti” di cui al comma 1).

Inoltre, il comma 3-bis (introdotto dalla Riforma Orlando, L. n. 103 del 2017, e sostituito poi dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta l’ipotesi dell’appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi relativi alla valutazione della prova dichiarativa. Il giudice – ferme le regole stabilite dai commi 1, 2 e 3– dispone la rinnovazione soltanto in questi casi:
  1. nel caso di prove dichiarative assunte in udienza durante il giudizio dibattimentale di primo grado;
  2. nel giudizio abbreviato, nel caso di prove dichiarative assunte all’esito di integrazione probatoria disposta dal giudice, d’ufficio o su richiesta condizionata.

Ancora, il nuovo comma 3-ter (introdotto dalla riforma Cartabia) stabilisce che il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale anche quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater dell’art. 604 del c.p.p.: ossia, nel caso restituzione dei termini dell’imputato quando questi è stato dichiarato assente, ma dimostra di non aver avuto conoscenza del procedimento. Però, se nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato a norma del comma 3 dell’art. 420 bis del c.p.p. (cioè, nel caso di dichiarazione di latitanza o quando l’imputato si è sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento), la rinnovazione è disposta ai sensi dell’art. 190 bis del c.p.p. (cioè, se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze).

Ai sensi del comma 5, le ipotesi di cui sopra vanno valutate dal giudice nel contraddittorio delle parti. Il giudice provvede con ordinanza.

Infine, il comma 6 precisa che si procede immediatamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Però, in caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento in esame (fermo il fatto che gli atti compiuti restano utilizzabili) si è fatto carico di apportare modifiche anche all’art. 603, per stabilire che il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, nei casi di cui all’articolo 604, comma 5 ter, ne fa richiesta ai sensi del comma 5 quater dello stesso articolo.

Peraltro, in questo caso, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato correttamente dichiarata ai sensi dell’articolo 420 bis, comma 3 (ossia per la volontaria sottrazione dell’imputato medesimo), la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale viene disposta solo ai sensi dell’articolo 190 bis.

Massime relative all'art. 603 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26217/2020

Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Cass. pen. n. 13733/2020

Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, previa soltanto indicazione dei temi da approfondire, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/03/2019).

Cass. pen. n. 12982/2020

Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/01/2019).

Cass. pen. n. 15255/2020

Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 25/03/2019).

Cass. pen. n. 9542/2020

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 622 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, trattandosi di incombente proprio del processo penale. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).

Cass. pen. n. 15259/2020

Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 12/07/2018)-

Cass. pen. n. 12818/2020

Qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/04/2019).

Cass. pen. n. 11958/2020

In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).

Cass. pen. n. 17970/2020

Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/11/2019).

Cass. pen. n. 16444/2020

In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/01/2019).

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/01/2019).

Cass. pen. n. 14229/2020

In caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 cod. proc. pen., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/04/2018).

Cass. pen. n. 10378/2020

Nel giudizio di appello non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole. (In applicazione del suddetto principio, nel caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero che censurava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali nel corso di incidente probatorio, decisive ai fini della valutazione di responsabilità, la Corte ha ritenuto legittima la ripetizione dell'esame ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2017).

Cass. pen. n. 2493/2019

Non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/10/2018).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2, 111 Cost., nonché in ordine all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, in sede d'appello, alla deliberazione della sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto quest'ultima decisione non ha di per sé alcun effetto pregiudicante, non essendovi alcun automatismo tra la scelta di rinnovare l'istruttoria e quella di riformare la sentenza di assoluzione. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/10/2018).

Cass. pen. n. 10255/2019

Nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 04/02/2019).

Cass. pen. n. 5769/2019

Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato come partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di capo e promotore il fatto ritenuto in primo grado come partecipazione semplice). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/03/2019).

Cass. pen. n. 15/2019

Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/07/2018).

Cass. pen. n. 18530/2019

In tema di giudizio d'appello, la riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione. (In motivazione la Corte ha spiegato che non rientra nei poteri dispositivi delle parti processuali la deroga al cd. metodo dialettico basato sul contraddittorio quando la prova da rinnovare abbia "ab origine" natura dichiarativa). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 06/11/2018).

Cass. pen. n. 13725/2019

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato. (Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI NAPOLI, 29/11/2018).

Cass. pen. n. 48010/2019

La regola stabilita dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza della corte di appello che non aveva rinnovato l'istruttoria per assumere le dichiarazioni di un soggetto che, dopo la presentazione dei motivi di appello da parte del difensore dell'imputato, si era presentato presso un ufficio di polizia, dichiarandosi autore del reato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/11/2018).

Cass. pen. n. 50922/2019

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso in cui una parte abbia prodotto il solo dispositivo di una sentenza, il giudice d'appello non è obbligato ad acquisirne d'ufficio la motivazione in quanto costituisce onere della parte, che chiede l'acquisizione di un documento non valutato in prime cure e asseritamente idoneo a contrastare le risultanze processuali del primo grado, produrlo nella sua interezza al fine di consentire al giudice di decidere in ordine alla sua rilevanza probatoria. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte non può sanare tale omissione producendo l'atto nel giudizio di legittimità, sottendendo tale produzione la richiesta di una valutazione di fatto, preclusa in tale procedimento). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 07/02/2017).

Cass. pen. n. 44154/2019

Nel giudizio di appello il provvedimento di ammissione di prove nuove adottato in sentenza, in violazione degli artt. 190 e 495, comma 1, e 603, comma 1, cod. proc. pen., a seguito di riserva della decisione sulla richiesta di prova unitamente a quella sul merito, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa in ragione della conseguente incertezza sul materiale oggetto di discussione tra le parti. (Nella fattispecie, relativa a un documento già allegato all'atto di appello, la Corte ha escluso la dedotta nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, essendosi comunque svolto il contraddittorio tra le parti sull'utilità del documento nuovo). (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/11/2018).

Cass. pen. n. 51901/2019

Nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 12/04/2018).

Cass. pen. n. 51898/2019

In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 04/12/2018).

Cass. pen. n. 5716/2019

Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 31/05/2018).

Cass. pen. n. 38823/2019

Il giudice di appello, che riqualifichi "in peius" il fatto contestato all'imputato in base ad una differente valutazione della prova dichiarativa, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo, invece, sufficiente una motivazione rafforzata che, tenendo conto delle valutazioni del primo giudice, sia in grado di superarle persuasivamente. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva riqualificato il fatto ritenuto in primo grado reato tentato come consumato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 01/12/2017).

Cass. pen. n. 31921/2019

In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (In applicazione del principio, la Corte, ritenuto fondato il ricorso dell'imputato sul punto della operata riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado pur in assenza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio la sentenza per estinzione dei reati nel frattempo prescritti nonché, a fronte della suddetta fondatezza, anche agli effetti civili, osservando inoltre che il rinvio al giudice civile imporrebbe a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto applicando, con distonia del sistema, principi di oralità ed immediatezza della prova avulsi dal sistema processualcivilistico). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/12/2018).

Cass. pen. n. 41736/2019

Il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018).

Cass. pen. n. 29538/2019

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/11/2018).

Cass. pen. n. 27751/2019

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa al ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto, senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneità delle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, a rappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/10/2018).

Cass. pen. n. 37901/2019

Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine alla assoluta necessità della loro acquisizione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2018).

Cass. pen. n. 19730/2019

L'appello proposto dal pubblico ministero avverso una decisione assolutoria, anche laddove sia incentrato sulla contestazione della valutazione di una prova dichiarativa compiuta dal giudice di primo grado, non comporta, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, dopo aver consentito il contraddittorio delle parti, non necessariamente "in limine litis", ma anche all'esito della discussione: a) l'ammissibilità dei motivi d'appello, secondo i criteri indicati dall'art. 581 cod. proc. pen.; b) la decisività delle prove, eventualmente indicate dall'appellante; c) la necessità della loro rinnovazione mirata, nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal procuratore generale avverso una sentenza d'appello, confermativa dell'esito assolutorio di primo grado, in un caso nel quale l'atto di appello si presentava generico perché privo di confronto con i motivi della decisione di prima istanza, che aveva analiticamente indicato le ragioni della ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa di una presunta violenza sessuale). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 20/09/2017).

Cass. pen. n. 32854/2019

Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che prescrive la rinnovazione istruttoria nell'ambito del giudizio d'appello celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 12/06/2018).

Cass. pen. n. 31865/2019

In tema di rinnovazione dell'istruttoria, il giudice di appello che fondi sulle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, nel corso del dibattimento di primo grado, la riforma della sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione, anche nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta nuova perizia, rendendo quest'ultima ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 10/07/2018).

Cass. pen. n. 38082/2019

Il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/05/2018).

Cass. pen. n. 35696/2019

La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censura la sentenza di appello che aveva rideterminato "in peius" la pena inflitta, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado da un collaboratore di giustizia). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 07/12/2017).

Cass. pen. n. 12811/2019

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trovando piuttosto la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria, con la conseguenza che l'appello, che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non è per ciò solo inammissibile. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/10/2018).

Cass. pen. n. 11168/2019

Nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia (nella specie, balistica) può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/03/2017).

Cass. pen. n. 12215/2019

Il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).

Cass. pen. n. 14426/2019

L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo. (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/11/2016).

Cass. pen. n. 5890/2018

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, anche emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non può limitare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale alle prove dichiarative ritenute inattendibili dal primo giudice, dovendola, invece, estendere anche a quelle diverse poste in relazione di "collegamento e interferenza" con le prime. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BARI, 05/12/2017).

Cass. pen. n. 5231/2018

In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la rinnovazione è invece rimessa alla discrezionalità del giudice qualora si tratti di testimonianze i cui contenuti sono incontestati ma rispetto alle quali si invoca una diversa valutazione degli elementi di conferma). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/09/2017).

Cass. pen. n. 18215/2018

In caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi degli artt. 507, 603 o 441, comma 5, cod. proc. pen., è riconosciuto alle parti il diritto alla prova contraria, ma, perché la relativa richiesta sia ammissibile, e l'eventuale rigetto possa costituire motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificamente le circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di quella articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudice ha ritenuto indispensabile il supplemento istruttorio. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/06/2017).

Cass. pen. n. 53210/2018

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello di condanna per bancarotta semplice documentale dell'imputato - assolto in primo grado dal reato di bancarotta fraudolenta documentale - fondata sulla esclusiva valutazione della documentazione acquisita al fascicolo, attestante l'avvenuta istituzione delle scritture contabili, la conoscenza dell'esistenza delle scritture da parte dell'imputato che aveva visionato l'ultimo bilancio e la sua condotta inerte, quale nuovo amministratore, nella acquisizione e nella tenuta delle predette scritture). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/07/2017).

Cass. pen. n. 48093/2018

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di una prova nuova in appello, adottata in assenza del presupposto dell'assoluta necessità dell'integrazione, non determina l'inutilizzabilità della prova). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/10/2017).

Cass. pen. n. 1184/2018

Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/12/2017).

Cass. pen. n. 1561/2018

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis cod.proc.pen., sono utilizzabili ai fini della decisione a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice d'appello che aveva respinto la richiesta di audizione di persone sentite in sede di indagini difensive, sul presupposto che l'imputato, avendo chiesto che il processo fosse definito con il rito abbreviato condizionato all'escussione di persone diverse, non poteva chiedere successivamente l'acquisizione di nuovi elementi di prova). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/11/2017).

Cass. pen. n. 41784/2018

Nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicchè può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile. (Fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva fondato l'assoluzione dell'imputato, per assenza del dolo, sulla mancanza nel compendio probatorio di un documento comunque acquisibile attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria d'ufficio che competono al giudice di appello). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 22/11/2016).

Cass. pen. n. 43596/2018

Il giudice di appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile, allorché l'inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio, ma dalla violazione di regole attinenti all'assunzione della prova. (Fattispecie in tema di dichiarazioni predibattimentali di cittadini stranieri, assunte ai sensi dell'art. 512 cod. pen. in primo grado e ritenute erroneamente dal giudice d'appello inutilizzabili "tout court" - in ragione del fatto che i denuncianti sin dall'inizio avevano espresso la volontà di lasciare l'Italia - senza, invece, procedere alla doverosa verifica sulla possibilità di rinnovazione della prova stessa). (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 12/04/2017).

Cass. pen. n. 47702/2018

In tema di istruttoria dibattimentale, il limite previsto dall'art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione nel dibattimento, della testimonianza assunta nel corso dell'incidente probatorio dalla vittima che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 212, non contrasta con l'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha valorizzato l'esigenza di protezione della vittima come fattore in grado di giustificare la compressione di alcune prerogative difensive, sempre che sussistano idonee garanzie procedimentali in grado di assicurare l'equità del giudizio nel suo complesso). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/07/2017).

Cass. pen. n. 14800/2018

Il principio di immediatezza, privo di garanzia costituzionale autonoma, costituisce fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio, modulabile dal legislatore sulla base dell'incidenza dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere, sicchè esso diviene recessivo là dove - come nel caso di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna - detto canone non venga in questione. (In motivazione, si è precisato che il principio di immediatezza non può essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un "novum iudicium").

Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Cass. pen. n. 5441/2018

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la parte che solleciti l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in relazione a prove già conosciute o, comunque, già esistenti all'epoca della decisione di primo grado, ha l'onere di evidenziare analiticamente le ragioni dell'assoluta necessità del mezzo di prova da assumere in relazione al compendio istruttorio già formatosi nel caso concreto.

Cass. pen. n. 53601/2017

In tema di rinnovazione del dibattimento, l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violenza privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo aveva condannato solo per i primi due delitti, riqualificando il reato di rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della suddetta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d'appello, pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riqualificava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti).

Cass. pen. n. 53594/2017

La necessitàper il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova nel caso di riforma della sentenza di assoluzione concerne il solo caso in cui al ribaltamento della decisione si giunga esclusivamente sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilià di una dichiarazione ritenuta decisiva e non anche l'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale.

Cass. pen. n. 49159/2017

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, ovvero sia inficiata da un errore di diritto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste riportate nella motivazione della sentenza di primo grado, e la cui valutazione, ad opera del primo giudice, è stata ritenuta dalla Corte inficiata da un errore di diritto).

Cass. pen. n. 35899/2017

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative.

Cass. pen. n. 33272/2017

Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni, esclusa dal giudice di primo grado sulla base del contrasto tra le deposizioni dei testi a carico e quelle dei testi a discarico, valorizzando il contenuto del referto medico di pronto soccorso la cui valenza dimostrativa non era stata considerata nella pronuncia assolutoria).

Cass. pen. n. 19958/2017

Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove. (Fattispecie di reato di cui all'art. 674 cod. pen., nella quale il primo giudice aveva valorizzato, per escludere la responsabilità, una consulenza tecnica resa in precedente giudizio civile che aveva escluso l'immissione di fumi o vapori, stimandola non superabile dalla opposta testimonianza di ufficiale di PG autore di un successivo sopralluogo, laddove la sentenza di condanna in appello aveva ritenuto, al contrario, tale deposizione più aderente alla situazione di fatto dei luoghi, modificata posteriormente alla consulenza).

Cass. pen. n. 18620/2017

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

Cass. pen. n. 13888/2017

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1(richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

Cass. pen. n. 12783/2017

Il principio di necessaria riassunzione in appello della prova dichiarativa, la cui diversa e positiva valutazione di attendibilità abbia determinato la riforma della decisione assolutoria di primo grado e la pronuncia di una sentenza di condanna, non si applica nell'ipotesi di motivazione generica della sentenza del primo giudice, che non contenga valutazioni specifiche sull'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il contenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il presupposto applicativo del principio, e cioè l'esistenza di una effettiva valutazione negativa sull'attendibilità della prova dichiarativa da parte del giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 6366/2017

Il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Cass. pen. n. 4222/2017

Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio, della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. (Nella fattispecie, la S.C., accogliendo il ricorso proposto dalle sole parti civili, ha annullato agli effetti civili la sentenza di assoluzione di secondo grado che, nel ribaltare la precedente decisione di condanna, aveva genericamente affermato l'esistenza di un ragionevole dubbio in merito agli addebiti di colpa degli imputati, senza approfondire adeguatamente la plausibilità tecnica della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa).

Cass. pen. n. 51041/2016

Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione, ha diritto ad ottenere la "integrale" rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 Cedu, tra la disposizione dell'art. 175, comma secondo, e quella dell'art. 603, comma quarto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 47963/2016

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado", di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., s'intende quella che sopraggiunge autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività d'indagine, o che viene reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento successiva alla decisione.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto).

Cass. pen. n. 27620/2016

Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna.

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione).

La previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione della concludenza delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla necessaria rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare - preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio "ex actis", fermo restando il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva alla nuova audizione, sia che la sottrazione all'esame non dipenda nè dalla volontà di favorire l'imputato nè da condotte illecite di terzi, essendo in tali casi legittimo fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni assunte.

Cass. pen. n. 15912/2015

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che, dopo aver acquisito d'ufficio il fascicolo relativo ad altro procedimento, contenente tra l'altro gli esiti di attività di intercettazione, aveva rigettato richieste, formulate in controprova, di trascrizione delle intercettazioni e di escussione di un teste, prive di qualunque esplicitazione delle ragioni della rilevanza dei predetti mezzi istruttori).

Cass. pen. n. 8936/2015

Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo, e quindi se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita).

Cass. pen. n. 6403/2015

Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Dan c/ Moldavia) - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività.

Cass. pen. n. 1400/2015

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Fattispecie in tema di giudizio abbreviato)

Cass. pen. n. 41500/2013

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante.

Cass. pen. n. 34900/2013

Nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto.

Cass. pen. n. 20466/2013

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma terzo, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione ritenuta assolutamente necessaria, non essendogli in particolare precluso il potere di ordinare il riesame dei testi già escussi dal giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 20095/2013

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Cass. pen. n. 10542/2012

È illegittima la pronuncia della Corte d'appello che, in sede di rinvio, rigetti immotivatamente una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale determinata da una carenza di attività difensiva posta in essere senza colpa dell'imputato nel precedente grado di giudizio. (Fattispecie in cui l'appellante aveva presentato una richiesta di rinnovazione dibattimentale per offrire una prova sulla sussistenza dello stato di necessità, resa impossibile in primo grado per la mancata conoscenza della fissazione del giudizio dovuta a responsabilità del difensore di fiducia).

Cass. pen. n. 28542/2009

L'imputato il quale abbia chiesto ed ottenuto di accedere al rito abbreviato incondizionato non ha titolo per chiedere, in sede di appello, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., ma può soltanto sollecitare l'esercizio, da parte del giudice, del potere officioso di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo.

Cass. pen. n. 41306/2008

È legittima la decisione con cui il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma secondo, c.p.p., su richiesta della parte non appellante, in quanto trattandosi di nuove prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado, alla richiesta di rinnovazione è legittimata ciascuna delle parti, ivi compresa quella non appellante, la quale può avere interesse, attraverso l'espletamento della prova, a rafforzare la validità della precedente pronuncia favorevole, sempre che non si tratti di prova vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.

Cass. pen. n. 35372/2007

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti» sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Cass. pen. n. 16422/2007

Nel giudizio d'appello, trattandosi di un procedimento critico che ha per oggetto la sentenza impugnata, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice. In una tale prospettiva, l'articolo 603, comma 1, del c.p.p. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Con la conseguenza che, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale nei limiti della illogicità e della non congruità è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 33748/2005

Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo c.p.p.

Cass. pen. n. 16940/2004

La rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all'acquisizione di nuove prove, non si riferisce agli atti già formati e acquisiti al processo; conseguentemente, non costituisce rinnovazione del dibattimento in senso tecnico la traduzione in italiano di atti originariamente redatti in lingua tedesca. (Nella specie si lamentava che, una volta rinnovato il dibattimento in sede di rinvio, si sarebbe dovuta concedere la diminuente del rito abbreviato che nel precedente giudizio di cassazione la Corte suprema aveva ritenuto non applicabile a delitto punibile con l'ergastolo, se non, appunto, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale).

Cass. pen. n. 16786/2004

Il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione predetta - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve anche essere rilevante, come prescritto dal comma secondo, ultima parte, dell'art. 627 stesso codice.

Cass. pen. n. 14052/2003

L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilità delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere.

Cass. pen. n. 12853/2003

Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.

Cass. pen. n. 68/2003

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p. è istituto di carattere eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; tuttavia il giudice, ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa.

Cass. pen. n. 37285/2002

Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell'udienza, prescritta dall'art. 585, comma quarto, c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile — diversamente dal caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previsto dall'art. 603, primo comma — di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto “manifestamente superflue o irrilevanti” a norma dell'art. 495, comma 1, appositamente richiamato dall'art. 603, comma 2, c.p.p.

Cass. pen. n. 23161/2002

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., siccome funzionalmente diretta — in armonia con la nozione generale di «istruzione dibattimentale» ricavabile dall'art. 496, comma 1 c.p.p. — alla «assunzione di prove» (il cui oggetto dev'essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all'art. 187 stesso codice), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell'art. 236, comma 2 c.p.p., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado.

Cass. pen. n. 8891/2000

In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

Cass. pen. n. 6426/2000

In tema di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, deve escludersi che i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 603 c.p.p. per l'esercizio, da parte del giudice, del potere-dovere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di nuove prove sopravvenute o successivamente scoperte, risultino integrati solo sulla base della sopraggiunta possibilità di assumere in qualità di testimone un coimputato che sia stato assolto in primo grado; e ciò in quanto in tale sede sarebbe sempre stato possibile provocare, nel corso dell'esame, le sue dichiarazioni favorevoli con conseguente ingresso nel processo di un dato che, sebbene soggetto alle particolari regole valutative di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p., non può certo ragionevolmente ritenersi sopravvenuto o scoperto successivamente, con la conseguenza che la sua acquisizione in appello è consentita, ai sensi del primo comma dell'art. 603 c.p.p., solo ove il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 3614/2000

Nel caso di «prova sopravvenuta o scoperta» successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall'art. 603, comma 2, c.p.p. comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice.

Cass. pen. n. 1075/2000

In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in sede di appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. (Nella fattispecie, l'imputato aveva, in grado di appello, chiesto la assunzione di testimonianza di persona, la quale aveva, dopo il giudizio di primo grado, riferito di essere a conoscenza di circostanze dalle quali poteva desumersi la falsità della deposizione resa in giudizio dalla P.O. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta, assumendo che essa era relativa a circostanza di fatto del tutto nuova e contrastante con elementi di prova già acquisiti in primo grado. La Suprema Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado).

Cass. pen. n. 14102/1999

In tema di rinnovazione del dibattimento in appello, una volta che il P.M. abbia prestato acquiescenza alla mancata audizione di un teste non comparso in primo grado, né si sia avvalso del potere di chiedere la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, non rimane che il rimedio della parziale rinnovazione del dibattimento ex art. 603, primo comma, c.p.p. nella misura in cui l'invocato esame costituisce una nuova prova.

Cass. pen. n. 13071/1999

La rinnovazione del dibattimento in appello è provvedimento eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale nel processo di primo grado, e pertanto limitato alle prove che il giudice di secondo grado ritiene assolutamente indispensabili per pervenire alla decisione. Conseguentemente nel provvedimento di appello che disponga l'acquisizione solo di alcune delle prove richieste dalla difesa resta implicitamente esclusa l'indispensabilità delle altre, senza che occorra una specifica motivazione di rigetto.

Cass. pen. n. 11082/1999

Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

Cass. pen. n. 9151/1999

Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di «decidere allo stato degli atti», come previsto dall'art. 603, comma 1, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello.

Cass. pen. n. 4646/1999

L'art. 603, comma 1, c.p.p., stabilendo che il giudice di appello, allorché una parte lo richieda, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutta l'istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria in appello comprende tutte le prove previste dal libro III dello stesso codice ovvero tutti i fatti che possono essere oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p. ivi compresa la perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che, pertanto, il giudice di appello deve ammettere eccezionalmente solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro, il rigetto della relativa richiesta di parte, ove congruamente e logicamente motivato dal giudice di appello, è incensurabile in cassazione, trattandosi di giudizio di fatto.

Cass. pen. n. 13237/1998

Nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello l'assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall'art. 442 stesso codice.

Cass. pen. n. 12459/1998

Ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.) il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo — con riferimento alla testimonianza — alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all'espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell'attendibilità dei testi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d'appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva «del tutto inverosimile»).

Cass. pen. n. 7143/1998

Nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma terzo, c.p.p. In fase d'appello peraltro non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova.

Cass. pen. n. 4089/1998

La disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. è fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua necessità, che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all'accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata.

Cass. pen. n. 6753/1998

Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all'art. 603, primo comma, c.p.p. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. (Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell'istruttoria già svolta in primo grado).

Cass. pen. n. 6875/1997

Non è abnorme né nulla l'ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l'art. 178 c.p.p., poiché le ordinanze sono sempre revocabili re melius perpensa. (Nella specie, la Corte ha anche escluso che a seguito del decreto di citazione dei testi indicati nell'ordinanza di rinnovazione, emesso fuori udienza dal presidente, possa derivare la nullità suddetta, poiché questo provvedimento costituisce espressione del potere conferito al presidente medesimo di ordinare la citazione).

Cass. pen. n. 4467/1997

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non è sindacabile il provvedimento della corte d'appello che, pur riconoscendo l'incompletezza di alcuni accertamenti e la mancata assunzione di taluni testi, motivi anche implicitamente, purché in maniera logica ed accettabile, sulla non indispensabilità ai fini della decisione delle prove di cui viene prospettata l'assunzione; né può ritenersi, in forza del principio di tassatività, che dalla mancata adozione, da parte del giudice di secondo grado, dell'autonoma ordinanza di rigetto prevista dall'art. 603, quinto comma, c.p.p., possa derivare una qualche nullità, non essendo specificamente prevista dalla legge per tale omissione detta sanzione processuale.

Cass. pen. n. 11019/1996

L'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello, anche nell'ipotesi della richiesta di parte oltre che in quella d'ufficio, costituisce un'eccezione rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, per cui ad esso può e deve farsi ricorso — non importa se su richiesta dell'appellante o d'ufficio — solo quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 7746/1996

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 603 c.p.p. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale — nell'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado — nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 (che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis (reati di cui agli artt. 416 bis, 630 c.p., 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo). In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che — nel caso previsto nel comma 2 dell'art. 603 c.p.p. — il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.

Cass. pen. n. 7047/1996

La rinnovazione del dibattimento in fase di appello, che deve vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria dibattimentale in primo grado, è provvedimento di carattere eccezionale giustificato dall'assoluta necessità dell'assunzione della nuova prova al fine della decisione. Non è perciò sindacabile il provvedimento della corte d'appello che, pur riconoscendo l'incompletezza di alcuni accertamenti o la mancata assunzione di alcuni testi, motivi anche implicitamente in maniera logica ed accettabile sulla non indispensabilità degli accertamenti prospettati. Ove peraltro l'assunzione delle nuove prove possa portare eventualmente a certezze solo nel senso contrario agli interessi della parte che richiede la rinnovazione, tale richiesta è da ritenersi irrilevante. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto della corte d'appello alla rinnovazione del dibattimento chiesta dalla parte civile osservando che l'assunzione delle prove richieste, sebbene effettivamente carenti nel giudizio di primo grado, non sarebbe stata comunque idonea ad accertare la responsabilità dell'imputato, prosciolto in appello ex art. 530 cpv. c.p.p., potendo in via del tutto eventuale portare al contrario ad un suo proscioglimento con formula piena).

Cass. pen. n. 5579/1996

La possibilità di rinnovazione del dibattimento in appello, stabilita dall'art. 603 c.p.p., non viola il criterio del doppio grado di giurisdizione stabilito dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo — approvata a Strasburgo il 22 novembre 1984 e resa esecutiva con L. 9 aprile 1990 n. 98 — posto che le nuove prove assunte in secondo grado integrano e si coordinano con gli elementi già acquisiti nel primo giudizio, che il giudice di appello deve valutare congiuntamente ai nuovi.

Cass. pen. n. 2780/1996

Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 2012/1996

La rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che la indagine istruttoria sia ormai completa. Non basta, pertanto, la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice d'appello a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che egli ritenga — sul suo giudizio discrezionale, insindacabile in cassazione — di non poter decidere allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 12469/1995

In riferimento alla assunzione di nuove prove, contenute nell'art. 603 c.p.p. deve ritenersi esteso alle prove già esistenti al momento del giudizio ma non valutate dal giudice, anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Sempre nell'ambito delle nuove prove, deve peraltro ulteriormente distinguersi tra prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado (ed emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico), e prove, invece, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. In relazione alla prima categoria, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza tale integrazione probatoria; in relazione alla seconda categoria il giudice deve rinnovare l'istruzione osservando i soli limiti posti dagli art. 190 (Diritto alla prova) e 190 bis (Requisiti delle prove in casi particolari).

Cass. pen. n. 9333/1995

In sede di appello il giudice ha il potere-dovere di ammettere le prove richieste da una parte solamente qualora egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori od incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sè oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza. Né l'art. 603 comma 1 c.p.p., nel subordinare alla sopra menzionata condizione la rinnovazione del dibattimento, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione: tali disposizioni infatti nel riconoscere all'imputato il diritto al «processo giusto» non sottraggono al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza delle prove richieste.

Cass. pen. n. 2666/1995

È legittima l'acquisizione in sede di appello, ai sensi dell'art. 603 comma secondo c.p.p. (rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) ed in applicazione della nuova formulazione dell'art. 500 comma quarto stesso codice, del verbale delle dichiarazioni rese da un testimone nel corso delle indagini preliminari, quando dette dichiarazioni, nel giudizio di primo grado, siano state utilizzate per contestazioni, senza tuttavia poter essere inserite, alla stregua della normativa all'epoca vigente, nel fascicolo per il dibattimento.

Cass. pen. n. 6616/1994

In tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi sia stata espressa e motivata richiesta degli imputati, il giudice è tenuto a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze stesse e, sebbene non sia tenuto anche a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione, deve tuttavia esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni. A tale scopo è insufficiente il richiamo ad un principio astratto, svincolato dalla personalità degli imputati e dal ruolo da ciascuno di essi rivestito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che era pervenuta al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, soltanto «per non svilire la sanzione nei confronti di una condotta grave e connotata di valenze criminologiche», senza neppure, in alcun modo, distinguere la posizione di ogni singolo imputato).

Cass. pen. n. 5690/1994

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., senza che alcuna preclusione derivi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 585, comma 4, c.p.p. per la presentazione dei motivi aggiunti, preclusione che opera nella diversa ipotesi di rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 1, c.p.p.

Cass. pen. n. 5167/1994

Anche in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello ex art. 603 c.p.p., analogamente a quel che avviene in materia di revisione, nel concetto di prova «nuova» deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630 dello stesso codice, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra quelli la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove - nel senso suindicato - senza ulteriori distinzioni, l'art. 603 succitato reca, pur se nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - ipotesi questa contemplata dal secondo comma - ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico - ipotesi considerata dal primo comma - ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al primo comma, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p.

Cass. pen. n. 1726/1994

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, il giudizio espresso dal giudice di appello circa il diniego di rinnovazione del dibattimento, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di fatto, che non lede, peraltro, il diritto della parte all'acquisizione della prova sancito dall'art. 190 c.p.p., in quanto agli atti è già legittimamente acquisita la prova di cui la parte chiede la rinnovazione. (Fattispecie in tema di richiesta di «superperizia», ritenuta non rilevante ai fini del giudizio finale).

Cass. pen. n. 1708/1994

Gli adempimenti di cui all'art. 468 c.p.p. (nella specie, richiesta di acquisizione di verbali di prova tratti da altro procedimento), non possono trovare applicazione, ai sensi dell'art. 598 c.p.p., nel giudizio di appello, essendo in tale giudizio l'acquisizione delle prove del tutto eccezionale, ed autonomamente regolata dall'art. 603 c.p.p.

Cass. pen. n. 11039/1993

La portata della disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. non va limitata, consentendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo nel caso in cui si ritenga incompleta quella effettuata in primo grado e non anche quando tale istruzione è mancata totalmente. Infatti, la rinnovazione può essere sia parziale che totale e quest'ultima ipotesi va riferita anche al caso in cui l'istruzione dibattimentale non sia stata effettuata.

Cass. pen. n. 8719/1993

A norma del terzo comma dell'art. 603 c.p.p. in sede di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene «assolutamente necessaria». Corollario logico di tale norma è il principio che se nel corso della rinnovazione il giudice di appello ritiene raggiunto lo scopo che l'aveva determinata e quindi non più «assolutamente necessaria» la continuazione dell'istruzione dibattimentale e rende di ciò conto con adeguata motivazione immune da vizi logico-giuridici, non cade in violazione di legge o in vizio di motivazione, non essendo previsto che la rinnovazione sia in ogni caso portata a conclusione in quanto ciò non incide sul diritto di prova riconosciuto alle parti.

Cass. pen. n. 8852/1992

Perché il giudice di appello possa esercitare il potere di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale su richiesta di parte, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, basta che venga prospettata una nuova prova, nel senso di prova non assunta in primo grado e per la quale non siano intervenute preclusioni, mentre non occorre che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (che sono solo una categoria delle nuove prove) o dell'assunzione di prove erroneamente non ammesse in primo grado, o della riassunzione di prove già acquisite in primo grado.

Cass. pen. n. 5508/1991

L'art. 603 c.p.p., sostanzialmente riproduttivo dell'art. 520 c.p.p. 1930, nel confermare la natura discrezionale dei poteri riconosciuti in materia di rinnovazione dell'istruzione al giudice del gravame, non si pone in contrasto con il disposto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con il dettato degli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale, i quali nel riconoscere il diritto dell'imputato al «processo giusto» non sottraggono, però, al giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza ai fini del giudizio delle prove indicate o richieste dall'imputato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 603 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. B. chiede
lunedì 26/08/2024
“Durante il processo di appello può essere convocato un teste che ha già rilasciato testimonianza in primo grado per chiedergli informazioni su argomenti afferenti alla sentenza di primo grado e se sì in base a quali articoli di legge o sentenze di Cassazione?”
Consulenza legale i 28/08/2024
La risposta è negativa.

In prima battuta bisogna ricordare che il processo d’appello nasce per rimediare a eventuali errori commessi dal giudice di prime cure e opportunamente segnalati dalla difesa nell’atto d’appello. Il secondo grado, dunque, non può – e non deve – essere una mera ripetizione del processo di primo grado di cui, dunque, non possono essere replicati i mezzi di prova e, in via generale, la sua scansione tipica.

Il fatto che durante l’appello non possono essere sentiti nuovi testimoni viene sancito anche da una norma, ovvero l’articolo 603 del codice di procedura penale, che disciplina in modo specifico i casi in cui può essere rinnovata l’istruzione dibattimentale (che viene dunque presentata come una eccezione al generale divieto di replica dei mezzi di prova in appello).

In via generale – e senza entrare in questioni giuridiche molto complesse – la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, quanto al “riascolto” di un testimone già sentito in primo grado, deve essere:

- richiesta nell’atto di appello;
- assolutamente necessaria e indispensabile al processo di appello. Con tale formula generica la giurisprudenza intende dire che il riascolto del teste non deve essere uno strumento di replica delle dichiarazioni rese in primo grado né tantomeno deve essere un modo per favorire una diversa rilettura dei fatti affermati in sentenza ma deve trattarsi di un modo per far chiarezza su talune questioni in relazione alla quali il contributo del testimone sia necessario e non prevedibile allorché veniva celebrato il primo grado.
Si badi, tuttavia, che la Cassazione, anche in ossequio al generale principio del divieto di dispendere energie processuali inutili, tende a essere molto restrittiva nell’interpretare il principio di cui all’articolo 603 c.p.p., concedendo quindi la rinnovazione davvero rarissimamente e solo laddove la stessa sia davvero indispensabile a far chiarezza sui fatti e solo laddove tali chiarimenti non siano aliunde ricercabili.

Anonimo chiede
giovedì 04/08/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Il difensore nell’atto di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato chiede ex art. 603 la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e in ipotesi di mancato accoglimento intende richiedere la discussione orale.
La domanda è, ai fini della ritualità e tempestività della richiesta della discussione orale da parte del difensore a norma dell’art. 23, comma 4 d.l. n. 149 del 2020, e a norma dell’art. 23 bis d.l. n.137 del 2020, tale richiesta può essere espressa cautelativamente in via anticipata già nell’atto di Appello o diversamente il difensore deve prima attendere la data di udienza e l’accoglimento o meno dell’istruzione dibattimentale e poi formulare la richiesta scritta dunque in forma diversa e distinta dall’atto di Appello ?
Cordialità.”
Consulenza legale i 29/08/2022
La normativa nulla dice in merito a eventuali richieste di trattazione orale già in nel corpo dell’atto di appello.

D’altro canto, la predetta normativa impone che la richiesta di trattazione orale debba esser fatta 15 giorni prima della data d’udienza, dando a intendere che a tal fine occorra un atto separato e specificamente funzionale a richiedere tale trattazione.

In siffatto contesto, pur ritenendo che la richiesta di trattazione orale esplicata sin dall’inizio nell’atto di appello sia efficace, si consiglia comunque di reiterare la richiesta una volta notificata la data d’udienza.
Ciò, soprattutto, per evitare eventuali disattenzioni da parte delle cancellerie (che potrebbero anche non prestare attenzione a una richiesta fatta nelle conclusioni dell’appello) e/o consentire alla Corte d’Appello di trattare il caso in modo cartolare (che è una modalità molto più agevole per i Giudici) sfruttando a proprio vantaggio l’ “irritualità” di una richiesta fatta nell’atto di appello.


Anonimo chiede
mercoledì 03/08/2022 - Lazio
“Brocardi.it

Il capo di imputazione indica come data di consumazione del reato in modo difforme ed errato da quella effettiva emergente dalla comunicazione della notizia di reato, quest’ultima data pure favorevole all’imputato.

Va ricordato che la prova della data del perfezionamento del reato incombe sul Pubblico Ministero (ex multis, Corte di Cass. pen. Sez. 3, del 18/12/2019 n. 8340 anno 2020).

Dunque, dacché il Giudice di primo grado ha condannato l’imputato sulla base dell’errata data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione, si chiede come provare con l’atto di Appello l'effettiva diversa più favorevole data di consumazione del reato indicata nella comunicazione della notizia di reato, quale contestazione della difesa non eccepita nel primo grado.

Quindi si chiede se la difesa può presentare nel procedimento per la prima volta in allegato all’atto di appello la comunicazione della notizia di reato dacché la comunicazione della notizia di reato non è presente nel fascicolo per il dibattimento.
In sostanza si chiede come può la difesa eccepire l’errore della data di consumazione del reato non eccepito in sede di primo grado.
Va sottolineato che è agevolmente dimostrabile la data effettiva della consumazione del reato per quanto emerge dalla comunicazione della notizia di reato non presente nel fascicolo per il dibattimento ma presente solamenrte ed ovviamente nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Cordialità
Consulenza legale i 29/08/2022
Nel caso di specie occorre, prima di tutto, fare un po’ di chiarezza sui presupposti argomentativi della richiesta di parere.

Vero è che la prova della data di consumazione del reato incombe sull’accusa, ma è anche vero che tale onere viene ottemperato attraverso le indagini, anche se delegate. Nel caso di specie, dunque, la prova della data di consumazione del reato veniva verosimilmente ritenuta – e provata - dal pubblico ministero in relazione alle circostanze complessivamente emergenti dalle indagini. In tale ottica, la comunicazione della notizia di reato è un elemento su cui il PM può basarsi ma non costituisce la “prova” indefettibile del tempus commissi delicti.

Ciò detto, è agevole concludere che se l’indicazione dell’accusa si ritiene fallace, incombe sulla difesa l’onere di dimostrare tale circostanza, anche attraverso il controesame degli agenti di PG che hanno effettuato le indagini.

Nel caso di specie ciò non è stato fatto e si chiede se sia possibile rimediare in appello attraverso il deposito della CNR predetta, che sarebbe l’unico documento dal quale emergerebbe la vera data di consumazione del reato.

Sul punto vanno fatti diversi ragionamenti.

In primo luogo, va detto che il deposito di un documento in appello è possibile, ma devono essere rispettati i canoni di cui all’ art. 603 del c.p.p. (sul punto si consulti il parere già precedentemente reso e avente ad oggetto il tema specifico delle nuove prove in appello).

In secondo luogo, tuttavia, va evidenziato che il deposito in appello della CNR potrebbe essere una mossa non proprio acuta da parte della difesa.
Ove mai, infatti, si procedesse a tale deposito, i giudici dell’appello sarebbero legittimati a includere, nel corredo probatorio complessivo su cui basare le proprie valutazioni, anche la comunicazione della notizia di reato che è, nella maggior parte dei casi, un documento assolutamente negativo per l’imputato.
A ciò si aggiunga che la data di consumazione del reato attinge diverse circostanze afferenti alla manifestazione del fatto e, dunque, il fatto che la CNR rechi una data di consumazione X, difforme da quella Y indicata dal PM in contestazione, non costituisce di certo un argomento “determinante” per addivenire all’erroneità delle valutazioni del PM.

Dunque, nel caso in parole, il deposito della CNR potrebbe avere soltanto un effetto negativo e, pertanto, non sembra una mossa acuta nella complessiva strategia processuale.

Anonimo chiede
martedì 26/07/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Dopo la sentenza di primo grado che condanna l’imputato, in sede di formazione dell’atto di appello, la difesa ha scoperto dopo la sentenza di primo grado della documentazione ex art. 234 c.p.p. che sembrerebbe scagionarlo, tale documentazione è in possesso del P.M. o lo stesso può agevolmente entrane in possesso.

La domanda è: la difesa nell’atto di appello, in sede di richiesta dell’istruttoria dibattimentale ex artt. 190, comma 1, 495, comma 1 e 603, comma 1, c.p.p. può di già allegare materialmente all’atto di appello la predetta prova documentale ex art. 234 c.p.p.

Ulteriormente se non può presentarla in quanto potrebbe necessitarela preventivoa ammissibilità del giudcie di appelllo può chiedere che la predetta prova documentale debba essere presentata dal P.M. in quanto è acclarato che sono o possono-devono entrare nella sua disponibilità?

In sostanza nella fattispecie prospettata, quale è la migliore condotta che la difesa deve porre in essere a tutela del proprio assistito ?

Cordialità
Consulenza legale i 02/08/2022
Il parere in questione merita un approccio casistico.

In primo luogo, è fuor di dubbio che, in appello, non si può di certo chiedere o, peggio, imporre al pubblico ministero di depositare o produrre alcunché.
Come noto, le parti, in nessun grado di giudizio, possono imporre agli altri protagonisti del contenzioso qualsivoglia azione e, soprattutto, determinare la strategia processuale.

Per quanto riguarda, quindi, l’allegazione difensiva, è possibile affermare quanto segue.

Se il documento è già transitato nel fascicolo del dibattimento di primo grado, allora lo stesso può essere tranquillamente allegato già dalla difesa nell’atto di appello e lo stesso non deve soggiacere ai limiti di cui all’ art. 603 del c.p.p.. Ciò per il semplice fatto che non si tratta di una nuova prova o della riassunzione di una prova già precedentemente assunta (come può essere, ad esempio, un nuovo esame di un teste già sentito in primo grado) ma di un semplice documento che si allega, per comodità di visione, all’atto di appello, che, però, già fa parte del corredo probatorio del giudice di seconde cure.

Se, invece, il documento non è mai transitato nel fascicolo di primo grado, e dunque non è parte del fascicolo dell’appello, allora:

1. se si tratta di un documento che era già presente nel fascicolo del Pubblico Ministero, l’allegazione può sicuramente essere disposta ma spetterà all’allegante – quindi alla difesa – motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 603 c.p.p.;
2. se, invece, si tratta di un documento prima sconosciuto e, quindi, sopravvenuto, valgono le stesse considerazioni di cui al punto 1 con la differenza che lo sforzo motivazionale della difesa dovrà rendere più che altro conto delle ragioni per cui tale prova debba ritenersi sopravvenuta e/o scoperta dopo il primo grado. Ciò in osservanza al disposto di cui al secondo comma dell’art. 603 c.p.p.

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