(massima n. 2)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riformulato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui, in caso di ribaltamento in appello della sentenza di proscioglimento, non prevede la rinnovazione obbligatoria delle prove dichiarative quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nel quale non si sia proceduto ad integrazione probatoria.