(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censura la sentenza di appello che aveva rideterminato "in peius" la pena inflitta, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado da un collaboratore di giustizia). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 07/12/2017).