(massima n. 1)
In tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale in sede di appello, l'art. 603 c.p.p. reca diversitą di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio. Nel primo caso, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa. (Nella fattispecie, l'imputato aveva, in grado di appello, chiesto la assunzione di testimonianza di persona, la quale aveva, dopo il giudizio di primo grado, riferito di essere a conoscenza di circostanze dalle quali poteva desumersi la falsitą della deposizione resa in giudizio dalla P.O. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta, assumendo che essa era relativa a circostanza di fatto del tutto nuova e contrastante con elementi di prova gią acquisiti in primo grado. La Suprema Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado).