(massima n. 1)
Anche in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello ex art. 603 c.p.p., analogamente a quel che avviene in materia di revisione, nel concetto di prova «nuova» deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630 dello stesso codice, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra quelli la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove - nel senso suindicato - senza ulteriori distinzioni, l'art. 603 succitato reca, pur se nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - ipotesi questa contemplata dal secondo comma - ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico - ipotesi considerata dal primo comma - ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al primo comma, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 comma 1 c.p.p.