(massima n. 12)
Per fatti anteriori alla modifica introdotta con l'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142, il reato di frode comunitaria, previsto dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898, ha carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente all'esportazione di dati e notizie falsi, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino artifici e/o raggiri di altra natura, che integrano, invece, il delitto di truffa aggravata. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha affermato che la fattispecie di cui al citato art. 2, menzionando soltanto l'esposizione di dati falsi senza aggiungere «o altri artifizi o raggiri», rivela chiaramente che la norma, nel vastissimo ventaglio di possibili artifizi e raggiri, ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dalla semplice «esposizione di dati e notizie falsi» e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori «malizie» dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa).