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Articolo 190 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Requisiti della prova in casi particolari

Dispositivo dell'art. 190 bis Codice di procedura penale

(1)1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio [392 ss.] o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238 [511 bis], l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze(2).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1(3), 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto(4) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità(5)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(2) L’art. 3 della L. 1 marzo 2001, n. 63 ha così sostituito il precedente comma al fine di garantire maggiormente il contraddittorio tra le parti.
(3) Il riferimento all'articolo 600 quater.1 è stato aggiunto dall’art. 14, comma 1, della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 13, comma 2, della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Ratio Legis

La norma, quale deroga ai criteri di ammissione della prova sanciti dall'articolo precedente, è stata inserita al fine di garantire un'esigenza di tutela delle persone da esaminare di fronte al pericolo di ripetuti rischi o disagi personali.

Spiegazione dell'art. 190 bis Codice di procedura penale

Le modalità attraverso le quali si articola l’ammissione della prova rappresentano uno dei terreni in cui il legislatore ha inciso maggiormente per raggiungere il nuovo modello di processo di parti, tramite cui attribuire alle parti stesse un vero e proprio diritto alla prova.

Difatti, capovolgendo i precedenti sistemi inquisitori, il codice enuncia il principio secondo cui le prove sono ammesse a richiesta di parte, ed impone al giudice di decidere con ordinanza circa l’ammissibilità delle stesse, introducendo dunque il principio accusatorio.

Il diritto alla prova si divide in due corollari: da una parte vi è il diritto di richiedere l’ammissione di determinate prove, salve le ipotesi in cui il giudice può inserire d’ufficio alcune prove all’interno del processo, nei casi stabiliti dalla legge; dall’altra parte vi è il diritto ad ottenere le prove richieste, nei limiti, ovviamente, in cui esse possono essere ammesse.

La norma in commento opera una deroga ai principi appena esposti, ma solamente in particolari casi.

In particolare, nei procedimenti per i reati elencati, qualora sia richiesto l’esame di un testimone o di uno dei soggetti di cui all’articolo 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o dibattimentale, a patto che in contraddittorio tali dichiarazioni debbano essere utilizzate, ovvero, all’interno di altro procedimento, abbiano reso dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti ex art. 238, l’esame di tali soggetti è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle delle precedenti dichiarazioni, ovvero quando il giudice o una delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. La medesima disciplina viene estesa (anche a seguito dei recenti interventi normativi), anche ai soggetti particolarmente vulnerabili di cui al comma 1 bis.

La ratio di tale deroga ai principi di cui all’articolo 190 consiste nell’esigenza di tutelare i soggetti in questione di fronte alla lesione psicologica collegata all’eventualità di reiterate deposizioni sugli stessi temi, particolarmente delicati.

Massime relative all'art. 190 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6095/2014

In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).

Cass. pen. n. 11616/2012

L'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.

Cass. pen. n. 20810/2010

La disciplina di cui all'art. 190-bis c.p.p. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Cass. pen. n. 20349/2010

La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d'appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti.

Cass. pen. n. 6221/2006

La disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis c.p.p. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni « in dibattimento nel contraddittorio» è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Cass. pen. n. 80/2006

Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 c.p.p., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.

Cass. pen. n. 42237/2004

L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di testimoni o di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.), ben può trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni rese non in altro procedimento, ma nello stesso procedimento, davanti ad altro giudice.

Cass. pen. n. 26119/2003

La disciplina di cui al comma primo dell'art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell'art. 51 stesso codice, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze — si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Cass. pen. n. 31072/2001

La disciplina dettata dall'art. 190 bis c.p.p. secondo la quale l'esame di soggetti i quali abbiano già reso dichiarazioni acquisite in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ovvero acquisite ai sensi dell'art. 238 c.p.p., può aver luogo solo in presenza di determinate condizioni, trova applicazione — non trattandosi di norma qualificabile come eccezionale — anche nel caso di dichiarazioni rese nell'ambito del medesimo procedimento dinanzi a giudice al quale sia poi subentrato altro giudice, con conseguente necessità di rinnovazione del dibattimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in giudizio svoltosi prima della parziale riformulazione dell'art. 190 bis c.p.p. introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001 n. 63, il giudice di merito, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avesse disposto, nonostante l'opposizione di taluna delle parti, la semplice lettura delle dichiarazioni rese in precedenza da alcuni «collaboranti», non avendo ravvisato l'assoluta necessità che costoro venissero sottoposti a nuovo esame).

Cass. pen. n. 29826/2001

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511 comma 2 e 190 bis c.p.p. che, per i delitti di criminalità organizzata indicati nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p., impone al giudice di ammettere la richiesta ripetizione dell'esame della persona che abbia già reso dichiarazioni acquisite attraverso la lettura dei verbali solo a condizione dell'assoluta necessità del nuovo esame, in quanto la differente modalità di assunzione della prova, rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari, risponde alla necessità di evitare l'usura delle fonti ed il pericolo della loro intimidazione.

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