(massima n. 1)
È illegittima la pronuncia della Corte d'appello che, in sede di rinvio, rigetti immotivatamente una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale determinata da una carenza di attività difensiva posta in essere senza colpa dell'imputato nel precedente grado di giudizio. (Fattispecie in cui l'appellante aveva presentato una richiesta di rinnovazione dibattimentale per offrire una prova sulla sussistenza dello stato di necessità, resa impossibile in primo grado per la mancata conoscenza della fissazione del giudizio dovuta a responsabilità del difensore di fiducia).