(massima n. 2)
L'art. 582 c.p.p. prevede che l'atto di impugnazione possa essere presentato «a mezzo di incaricato» il quale deve essere indicato sull'atto stesso del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso di appello da parte del P.M., il procuratore della Repubblica può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona appartenente al suo ufficio (quale può essere anche un commesso). La circostanza che il nominativo dell'incaricato non venga più menzionato dal funzionario di cancelleria il quale si limiti ad indicare solamente la qualifica del soggetto, a lui nota, non può comportare l'inammissibilità dell'appello. Non può invero porsi a carico della parte, che abbia correttamente adempiuto agli oneri relativi ad un atto determinato stabiliti dalla legge a suo carico, l'inottemperanza di regole che devono essere osservate dai funzionari preposti alla ricezione dell'atto stesso.