(massima n. 1)
Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non č sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, č necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacitā di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacitā di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione č attiva.