Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14444 del 21 febbraio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non č sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, č necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacitā di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacitā di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione č attiva.

(massima n. 2)

Sussiste l'obbligo di rinnovare l'esame dei dichiaranti - oltre a quello di motivazione rafforzata - nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto in senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal caso, la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell'imputato.

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