(massima n. 2)
La nullità assoluta derivante, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna non può essere dedotta dall'imputato già ricorrente per cassazione, la cui impugnazione sia stata accolta e che risulti regolarmente citato nel giudizio di rinvio, ma solo dal coimputato non ricorrente, posto che la disposizione da ultimo indicata è dettata nel suo esclusivo interesse.