Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1223 del 7 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.

(massima n. 2)

La nullità assoluta derivante, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna non può essere dedotta dall'imputato già ricorrente per cassazione, la cui impugnazione sia stata accolta e che risulti regolarmente citato nel giudizio di rinvio, ma solo dal coimputato non ricorrente, posto che la disposizione da ultimo indicata è dettata nel suo esclusivo interesse.

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