(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 603 c.p.p. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale — nell'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado — nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1 (che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova), norma quest'ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3 bis (reati di cui agli artt. 416 bis, 630 c.p., 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo). In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che — nel caso previsto nel comma 2 dell'art. 603 c.p.p. — il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p., ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238), l'esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.