AUTORE:
Antonella La Ferla
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Torino
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nel presente lavoro verrà effettuata una disamina delle diverse modifiche che, nel corso degli anni – dall’introduzione del giudizio abbreviato fino ai giorni nostri – hanno investito il rito alternativo esaminato. A partire da una preliminare analisi di carattere storico dell’istituto, si avrà modo di conoscere le ragioni che ne hanno giustificato l’ingresso e i diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che si sono espressi in modo critico nei confronti del nuovo rito. Successivamente si discuterà delle diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al rito abbreviato, le quali hanno dato inizio ad un percorso di totale revisione dell’istituto. Il legislatore, recependo il monito del Giudici delle leggi, è intervenuto attraverso la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (la c.d. legge “Carotti”), modificando radicalmente i presupposti e la disciplina del giudizio abbreviato. Dopo la nostra attenzione si concentrerà sulle novità introdotte nella disciplina del giudizio abbreviato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (la c.d. riforma “Orlando”), le quali rappresentano il focus della trattazione. Occorre premettere, fin da ora, che tutte le modifiche introdotte dalla l. 103/2017, non sono frutto di un’elaborazione ex novo da parte del legislatore, ma rappresentano il recepimento di prassi giurisprudenziali già invalse da tempo. In primo luogo, si analizzerà la spinosa questione attinente al rapporto tra gli atti di investigazione difensiva e il giudizio abbreviato, per giungere successivamente alla disciplina di tale rapporto ad opera della riforma “Orlando” (art. art. 438 del c.p.p. comma 4 c.p.p.) Si tratterà altresì dell’effetto sanante della richiesta di giudizio abbreviato, e più nel dettaglio del nuovo comma 6-bis all’art. 438 c.p.p., il quale prevede la sanatoria delle nullità non assolute, la non rilevabilità delle inutilizzabilità che non derivino da violazione di un divieto probatorio e, infine, la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio del giudice, premettendo che tale preclusione non si configura nell’ipotesi di giudizio abbreviato che si incardina nel giudizio immediato, generando non poche perplessità a tal proposito. La novella del 2017, introducendo un nuovo comma 5-bis all’art. 438 c.p.p., ha, altresì, provveduto a positivizzare la prassi giurisprudenziale che ammetteva la possibilità di formulare richieste in subordine – una richiesta semplice di giudizio abbreviato, ex art. 438 comma 1 c.p.p., o, una richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p. – alla richiesta condizionata di giudizio abbreviato e in caso di suo rigetto. Il legislatore si è anche occupato dei c.d. riti abbreviati “atipici”, dettando disposizioni di raccordo al fine di estendere la nuova disciplina delineata per il giudizio abbreviato tipico anche alle ipotesi di giudizio abbreviato in conversione del rito direttissimo o immediato, o di giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna. Si darà conto, in particolare, delle prime riflessioni critiche in ordine alle imperfezioni di tale coordinamento. Successivamente, si avrà modo di sottolineare come la novella, interpolando l’art. 442 comma 2 c.p.p., al fine di incentivare l’utilizzo del giudizio abbreviato, abbia previsto una diversa riduzione di pena, in caso di condanna, a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni, elevando in quest’ultimo caso il beneficio da un terzo alla metà. Infine, si accennerà al nuovo obbligo di rinnovazione istruttoria in appello, ex art. 603 comma 3-bis c.p.p., il quale nonostante non investa direttamente il giudizio abbreviato, secondo parte della dottrina risulta essere estensibile anche al rito speciale.