(massima n. 1)
In tema di istruttoria dibattimentale, il limite previsto dall'art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione nel dibattimento, della testimonianza assunta nel corso dell'incidente probatorio dalla vittima che versa in condizioni di particolare vulnerabilitą, introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 212, non contrasta con l'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha valorizzato l'esigenza di protezione della vittima come fattore in grado di giustificare la compressione di alcune prerogative difensive, sempre che sussistano idonee garanzie procedimentali in grado di assicurare l'equitą del giudizio nel suo complesso). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/07/2017).