(massima n. 1)
Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformitą all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. Dan c/ Moldavia) - di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilitą rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisivitą.