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Articolo 477 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Durata e organizzazione del dibattimento

Dispositivo dell'art. 477 Codice di procedura penale

1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere(2).

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi(1).

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario [126] ne fa menzione nel verbale [136]. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [475 2, 488 2].

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Durata e organizzazione del dibattimento)
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.
1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.
[omissis]
__________________
(1) La sospensione implica la prosecuzione del dibattimento dal punto in cui è stato interrotto, diversamente dal c.d. rinvio a nuovo ruolo, che invece determina la necessità di una rinnovazione della citazione.
(2) Comma così sostituito dall'art. 30, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

In un'ottica di speditezza ed economia processuale, le modalità di svolgimento dell'udienza si conformano al principio di concentrazione, che impone l’esigenza di evitare l’eccessivo dilungarsi della fase dibattimentale, riducendo i tempi morti durante i quali non si svolge udienza.

Spiegazione dell'art. 477 Codice di procedura penale

L’art. 477 c.p.p. (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina durata e organizzazione del dibattimento.

Il nuovo comma 1 (come rivisto dalla riforma Cartabia) prende in considerazione il caso in cui non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza. In questa ipotesi, dopo la fase di ammissione delle prove, sentiti pubblico ministero e difensori, il giudice stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ogni udienza le specifiche attività da svolgere.

Dunque, con la riforma Cartabia, viene introdotto a livello normativo un nuovo obbligo per il presidente: ossia, quello di calendarizzazione delle udienze dibattimentali con la specifica indicazione delle attività che devono essere svolte in ogni udienza. Peraltro, in combinazione con la previsione dell’onere di calendarizzazione delle udienze di cui al comma 1 dell’art. 477 c.p.p., è stato modificato anche il comma 2 dell’art. 145 delle disp. att. c.p.p.: ai sensi della norma rivista, se il dibattimento si protrae per più giorni, il presidente, sentite le parti, stabilisce (in passato, era “può stabile”) il giorno in cui ogni persona deve comparire.

Poi, il comma 2 dell’art. 477 c.p.p. prevede che, qualora sia necessario disporre la sospensione del dibattimento (ad esempio, perché è necessario risolvere una questione pregiudiziale da parte del giudice civile o amministrativo), il giudice provvede in tal senso, ma solo per ragioni di assoluta necessità e comunque per un termine massimo che, calcolate tutte le dilazioni, non sia superiore a dieci giorni (esclusi i festivi).

Si evidenzia che i termini stabiliti dal comma 2 sono comunque termini meramente ordinatori: quindi, la loro eventuale inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né influisce sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 del c.p.p..

Infine, a norma del comma 3, il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale. Dunque, in applicazione del comma 2 dell’art. 148 del c.p.p. (come interamente rivisto dalla riforma Cartabia), le disposizioni sul rinvio del dibattimento sono date oralmente e riportate nel verbale: in tal modo, le notificazioni e comunicazioni richiesti ex lege si considerano realizzare.

In tali ipotesi, è chiaramente necessario notificare il provvedimento alle parti interessate e assenti al momento in cui si è reso necessario disporre la sospensione. Invece, per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti, gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni (ci si riferisce, ad esempio, all’imputato allontanato ex comma 2 dell’art. 475 del c.p.p., il quale si considera presenta ed è rappresentato dal difensore).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Con la riformulazione dell’art. 477, comma 1, del codice di rito, in stretta aderenza alle prescrizioni della legge delega, si introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione.
La formulazione adottata ricalca quella della legge delega, ma precisa che la calendarizzazione è delineata dal giudice sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell’ottica della ragionevole durata del processo.


Nella formulazione proposta, il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando - grazie alla programmazione - rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, ma nel rispetto di una specifica esigenza di celerità e senza rinunciare all’immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 29 maggio 2019.


In conseguenza si è modificato l’art. 145 delle norme di attuazione, che rimetteva ad una valutazione discrezionale l’indicazione del giorno di udienza fissata per l’esame del singolo testimone, consulente o perito.
Il riferimento al “presidente” si adatterà anche al rito monocratico in funzione del rinvio generale ai principi del dibattimento ad opera dell’art. 559, comma 1, c.p.p.

Massime relative all'art. 477 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 20863/2011

Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).

Cass. pen. n. 42058/2010

In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale). (Rigetta, App. Lecce, 9/10/2009).

Cass. pen. n. 36609/2010

La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore. (Rigetta in parte, App. Napoli, 19 febbraio 2009).

Cass. pen. n. 24240/2010

Non deve essere notificato all'imputato ritualmente citato e non comparso l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio dal difensore. (Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Gallipoli, 08 aprile 2008).

Cass. pen. n. 40059/2009

Attesa la diversità di funzioni tra l'art. 477 c.p.p., che prevede la sospensione del dibattimento quando questo non possa esaurirsi in un'unica udienza, e l'art. 304 c.p.p., che disciplina i casi di sospensione dei termini di custodia cautelare, deve escludersi che, in caso di rinvio chiesto dalla difesa, la durata della suddetta sospensione dei termini debba essere contenuta entro il limite di dieci giorni (peraltro meramente ordinatorio) stabilito dal citato art. 477.

Cass. pen. n. 22687/2005

Integra il reato di falsità in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa, la formazione della falsa dichiarazione, redatta da un privato ai sensi dell'art. 31 Reg. di polizia veterinaria, nella quale si faccia apparire, come proveniente da un terzo, la attestazione che questi aveva detenuto un capo bovino destinato poi al trasporto. (In motivazione la Corte ha escluso che fosse ravvisabile il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative di cui all'art. 477 c.p., non essendo la dichiarazione in questione espressione di un pubblico potere di certificazione o autorizzazione).

Cass. pen. n. 857/2004

Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella piú ampia previsione dell'originaria contestazione di furto.

Cass. pen. n. 14088/1999

Poiché la nozione processuale di udienza si riferisce alla durata giornaliera dell'attività svolta alla presenza delle parti nel singolo procedimento e non può essere fatta coincidere con quella di dibattimento, la quale corrisponde a tutta la fase processuale attraverso cui ha luogo il giudizio, alla rinuncia dell'imputato detenuto ad essere presente in udienza non può attribuirsi, salvo che ciò non risulti espressamente, il significato di rinuncia a presenziare all'intero dibattimento; ne deriva che, ove il giudizio non si esaurisca nell'udienza alla cui partecipazione l'imputato ha rinunciato, il giudice ha l'obbligo, sanzionato a pena di nullità, di assicurarne l'intervento a quelle successive, disponendone la traduzione.

Cass. pen. n. 424/1998

In virtù della disposizione di cui alla seconda parte del capoverso dell'art. 38 c.p.p., ad udienza conclusa non è più ricusabile il giudice per il quale la causa di incompatibilità è sorta o è divenuta nota durante l'udienza medesima. Il concetto di udienza corrisponde a quello di unità quotidiana del lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, sino alla chiusura del dibattimento. A tale definizione del concetto di udienza, del resto, si perviene anche in virtù dell'argomento testuale, specifico, dell'art. 477, comma primo, c.p.p., che espressamente prevede, per il dibattimento che non è assolutamente possibile esaurire in una «sola» udienza, che esso venga proseguito in udienze successive nei giorni seguenti; nonché dell'art. 486, comma secondo, stesso codice, che pure considera le udienze successive alla prima.

Cass. pen. n. 5502/1996

Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l'obbligo di notificare all'imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma 5 e 477 comma 3 c.p.p. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 e 488 comma 2, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disposizioni transitorie.

Cass. pen. n. 1192/1996

A legittimare l'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere i termini massimi di durata della custodia cautelare (art. 304, comma 2, c.p.p.) non è sufficiente il richiamo ad una generica complessità del dibattimento che possa essere fronteggiato con i normali mezzi processuali, contenendo i rinvii e le sospensioni del dibattimento nei limiti fissati dall'art. 477 c.p.p., in modo da rendere possibile la conclusione del processo prima della scadenza dei termini suddetti. Al fine in questione occorre invero che vengano indicati fatti concreti e specifici relativi alla situazione processuale risultante dal dibattimento a seguito di adeguata valutazione degli atti processuali a sua disposizione, prescindendo da elementi estranei al giudizio (quali ad esempio l'indisponibilità dell'aula) il giudice deve cioè concludere nel senso che il processo non possa essere definito, anche rispettando i tempi di cui all'art. 477 c.p.p., nel termine previsto dall'art. 303 c.p.p. per la fase processuale del giudizio.

Cass. pen. n. 888/1994

I termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione ex art. 304, primo comma, stesso codice. Ed invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume caratteri più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, è non di meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del procedimento con le cadenze temporali prefigurate dal citato art. 477.

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