(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello conseguente allo svolgimento, con le forme del rito abbreviato, del giudizio di primo grado, la conduzione dell'esame testimoniale disposto ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. č demandata al presidente del collegio, al quale č affidato l'espletamento dell'attivitā istruttoria, secondo la regola propria del menzionato rito alternativo.