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Articolo 604 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Questioni di nullità

Dispositivo dell'art. 604 Codice di procedura penale

1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità [177-186] in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente [517] o per un fatto nuovo(1), il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni [521].

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado(2).

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli [185] o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio(3).

5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata(4).

5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, 'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

  1. a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
  2. b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto(5).

5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte(5).

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [150 ss. c.p.] o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito [603].

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento [477] fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.
5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.
5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.
[omissis]

__________________

(1) La locuzione "reato concorrente" va riferita all'ipotesi di reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), così da distinguerlo dall'ipotesi di fatto nuovo, che integra anch'esso, in senso lato, un reato concorrente.
(2) In tal caso si produce una regressione del processo, inevitabile stante la nullità che in via derivata colpisce il provvedimento conclusivo di una determinata fase e che in via originaria afferisce ad un atto propulsivo, un atto quindi che si colloca in una sequela necessitata di atti.
(3) La disciplinata in esame opera con riguardo alle nullità che afferiscono agli atti probatori, in armonia con quanto stabilito dall'art. 185, comma 2 e 4.
(4) Comma così sostituito dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(5) Comma introdotto dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma in esame ritrova la propria ratio nel principio di conservazione degli atti, da coordinare con quello di economia processuale. Infatti, per un verso, la nullità, che colpisce una parte solo della sentenza, non travolge le altre parti. D’altra parte, il giudice d’appello si sostituisce a quello di primo grado, correggendo o integrando la decisione.

Spiegazione dell'art. 604 Codice di procedura penale

Oltre ai casi in cui il giudice di appello dichiara con sentenza l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591 del c.p.p.) oppure pronuncia sentenza con cui conferma o riforma la sentenza impugnata (art. 605 del c.p.p.), l’art. 604 c.p.p. disciplina le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado.

I commi 1, 2 e 3 dell’art. 604 c.p.p. si occupano dei casi di nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione.

Il comma 1 disciplina il caso della nullità della sentenza di condanna per un fatto diverso da quello contestato: in tale ipotesi, il giudice di appello dichiara la nullità in tutto della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Il comma 1 regola anche il caso in cui, pur non essendoci stata la contestazione, la sentenza impugnata abbia applicato una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato oppure una circostanza aggravante ad effetto speciale (ossia, l’aggravante che determina un aumento superiore ad un terzo ex comma 3 dell’art. 63 del c.p.): anche qui il giudice dichiara la nullità della sentenza impugnata (però, la nullità si riferisce solo alla parte di sentenza che abbia tenuto conto di tali aggravanti non contestate), disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. C’è regresso del procedimento a meno che il giudice di appello non ritenga prevalenti od equivalenti circostanze attenuanti: in tal caso, il rinvio al primo giudice sarebbe inutile (o, quantomeno, contrario ai principi di economia processuale).

Il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui circostanze attenuanti siano state ritenute prevalenti o equivalenti, nonché il caso in cui circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1 (quelle ad efficacia speciale e ad effetto speciale) siano state applicate in mancanza di una preventiva contestazione. In queste ipotesi, il giudice di appello esclude le aggravanti non contestate, effettua – se necessario – un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena (art. 69 del c.p.).

Ai sensi del comma 3, nel caso in cui il difetto di contestazione riguardi un reato concorrente (in termini di concorso formale e di reato continuato) o un fatto nuovo, il giudice d’appello dichiara la nullità del relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che ne sia dato notizia al pubblico ministero affinché questi prenda le proprie determinazioni sull’esercizio dell’azione penale.

Invece, i commi 4 e 5 della norma in esame riguardano i casi in cui il giudice d’appello rilevi la sussistenza di una nullità.

Il comma 4 disciplina il caso in cui il giudice di appello accerti una nullità assoluta (art. 179 del c.p.p.) o intermedia non sanata, dalle quali sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. In tal caso, il giudice di appello dichiara la nullità con sentenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Dunque, in queste ipotesi, si determina una regressione del procedimento.

Ai sensi del comma 5, quando si tratta di altre nullità (diverse da quelle assolute o intermedie) non sanate, il giudice d’appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli oppure, se ritiene che l’atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio, decidere direttamente nel merito.

Peraltro, in relazione ai casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato durante il primo grado, l’art. 604 c.p.p. è stato fortemente toccato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la quale ha modificato il comma 5-bis e introdotto i commi 5-ter e 5-quater.

Il comma 5-bis (come rivisto dalla riforma Cartabia) stabilisce che, quando in primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se c’è la prova che l’assenza sia stata dichiarata per errore (in mancanza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 420 bis del c.p.p.), il giudice d’appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Tuttavia, la nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello.
In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. Infatti, in tale situazione, sarebbe stato onere dell’imputato attivarsi per far dimostrare immediatamente il suo diritto.

A norma del nuovo comma 5-ter (introdotto dalla riforma Cartabia), al di fuori dei casi previsti dal comma 5-bis (quando la dichiarazione di assenza è corretta), ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà, da cui è decaduto, quando è stato dichiarato assente, ma dimostra di non aver avuto conoscenza del procedimento:
  • se l’imputato prova che – per caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento – si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile e che, senza sua colpa, non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento;
  • nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis del c.p.p., se l’imputato prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile.

Come stabilito dal comma 5-quater (anch’esso introdotto dalla riforma Cartabia), nei casi di restituzione del termine ex comma 5-ter, il giudice d’appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase in cui può essere esercitata la facoltà da cui è l’imputato è decaduto. Però, è il giudice di appello a provvedere quando l’imputato chiede il patteggiamento o l’oblazione o solo la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (se il giudice d’appello rigetta la richiesta di patteggiamento o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte).

Infine, i commi 6 e 7 dell’art. 604 c.p.p. prendono in considerazione due ipotesi particolari:
  • quando il giudice d’appello rileva che il primo giudice ha erroneamente dichiarato l’estinzione del reato oppure l’improcedibilità dell’azione penale, il giudice di secondo grado decide nel merito, rinnovando – se occorre – il dibattimento;
  • se il giudice di appello riconosce che il giudice di primo grado ha erroneamente respinto la domanda di oblazione, il giudice dell’impugnazione accoglie la domanda e sospende il dibattimento, fissando un termine fino a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute (se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Nell’ambito del processo penale il sistema riconosce rimedi per l’assente anche in relazione alla fase di appello.
Per prima cosa, al riguardo un rinnovato comma 5 bis dell’art. 604 prevede che nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato e si accerti che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità.


Questo effetto di azzeramento del processo non opera se la nullità non è eccepita nell’atto di appello e se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata. In questi ultimi due casi, infatti, secondo il modulo che si è visto, sarebbe stato onere dell’imputato attivarsi per far dimostrare immediatamente il suo diritto e, quindi, evitare l’inutile protrazione del processo (fino alla pronuncia della sentenza impugnata) nella sua assenza.


Accanto a questa previsione, che opera per tutti i casi di assenza, il nuovo comma 5 ter dell’art. 604 consente all’imputato di essere sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se dimostra (in tutti i casi di assenza) che si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire nel giudizio di primo grado in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
oppure
b) se (nei soli casi di assenza provata o colpevole di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.


Anche nelle ipotesi di cui al comma 5 ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale si colloca la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
In queste ipotesi, infatti, siccome può provvedere direttamente il giudice di appello è parso opportuno evitare una retrocessione del procedimento.

Massime relative all'art. 604 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22136/2016

In tema di poteri del giudice di appello, l'illegittimo diniego di accesso al rito abbreviato non rientra tra i casi tassativi di atti affetti da nullità assolute ed insanabili che, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., legittimano l'annullamento della sentenza, determinando, invece, solo l'effetto di inficiare la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di appello deve procedere alla celebrazione del giudizio di secondo grado, valutando, all'esito, l'eventuale applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in caso di ritenuta infondatezza del rigetto della richiesta, sempre che l'imputato abbia coltivato l'istanza di rito speciale nel corso del giudizio di primo grado, immutata nel suo contenuto ed abbia formulato specifica censura al riguardo nell'atto di appello).

Cass. pen. n. 40966/2015

La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 8705/2013

Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio.

Cass. pen. n. 26075/2011

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna).

Cass. pen. n. 9922/2010

La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie di mancanza di una pagina della sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 43108/2008

Al giudice d'appello, diversamente da quanto accade allorché vi sia stata condanna per un fatto diverso, non è consentito annullare la sentenza di primo grado rimettendo gli atti al pubblico ministero, in ragione dell'omessa considerazione di una circostanza aggravante pur contestata all'imputato.

Cass. pen. n. 34643/2008

Il giudice d'appello che abbia accertato l'erronea applicazione da parte del giudice di primo grado di una circostanza aggravante sottratta al giudizio di comparazione e, quindi, alla disciplina prevista dall'art. 604, comma secondo, c.p.p., deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte relativa alla determinazione complessiva della pena, mentre è abnorme la declaratoria di nullità parziale limitata all'applicazione della predetta circostanza aggravante. (Nel caso di specie, la circostanza aggravante applicata dal giudice di primo grado non era stata contestata dal pubblico ministero ).

Cass. pen. n. 12644/2006

In materia di reati doganali non è consentito al giudice d'appello che rilevi l'incertezza sull'ammontare dei diritti di confine disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado non ricorrendo nella specie alcuna delle nullità indicate nell'art. 604 comma quarto c.p.p.

Cass. pen. n. 3344/2005

La prescrizione di cui all'art. 604, comma 6, c.p.p., di disporre «occorrendo» la rinnovazione del dibattimento qualora il giudice di appello riconosca erronea la dichiarazione del giudice di primo grado che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, è insuperabile nei casi in cui non vi sia stata precedentemente alcuna attività dibattimentale di acquisizione della prova. (Nella fattispecie il giudice d'appello invece di procedere all'istruzione dibattimentale violava l'art. 640, comma 6, c.p.p., pronunziando immediatamente sentenza di condanna solo sulla base della documentazione fotografica contenuta nel fascicolo del dibattimento). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 22770/2004

Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia ).

Cass. pen. n. 10649/2003

Il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604 c.p.p., essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 604 c.p.p. alle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, anche considerato che l'alternativa ad una simile statuizione è l'adozione del decreto che dispone il giudizio, mentre l'art. 604, comma 1, c.p.p. fa esplicito riferimento alla decisione di condanna. (In motivazione, la Corte ha posto in risalto la natura eccezionale del disposto di cui all'art. 604 c.p.p., attributivo al giudice d'appello almeno nei casi previsti dai primi tre commi di un potere del tutto al di fuori della sua ordinaria sfera di cognizione ).

Cass. pen. n. 1948/2002

In caso di annullamento con rinvio la Corte deve trasmettere gli atti al giudice di appello in tutte le ipotesi in cui, pur essendosi verificato il vizio che determina l'annullamento nel corso del giudizio di primo grado, sussista la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., dovendosi viceversa disporre la trasmissione al primo giudice solo nelle ipotesi di nullità indicate dai commi 1 e 4 del medesimo articolo 604. (In applicazione di tale principio la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte di Appello in un'ipotesi in cui la sentenza impugnata era stata annullata per avere il primo ed il secondo giudice ritenuto erroneamente utilizzabili alcune testimonianze de relato).

Cass. pen. n. 44228/2001

L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di «fatto diversamente circostanziato», ai sensi dell'art. 521 comma 1 c.p.p., rispetto al quale il giudice di appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 c.p.p. (nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).

Cass. pen. n. 14298/1999

cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, unico rimedio possibile avverso di essa essendo il ricorso per cassazione, in assenza del quale si forma il giudicato, con il conseguente vincolo, per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio e per quelli dei gradi ulteriori di considerare tamquam non esset gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento, divenuta irrevocabile.

Cass. pen. n. 10634/1999

Qualora, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato venga dichiarato responsabile di un reato che, a differenza di quello originariamente contestato, rende possibile l'estinzione mediante oblazione, deve ammettersi che la relativa domanda possa essere avanzata in sede di appello, trovando in tal caso applicazione analogica la disciplina prevista dall'art. 604, comma 7, c.p.p. per il caso in cui il giudice d'appello riconosca erronea la reiezione della domanda di oblazione da parte del giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 7588/1999

In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; né la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva denunziato vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, assumendo che il giudice di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni di quello di primo grado, trascurando le ragioni della difesa e non esaminando specificamente le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi a discarico).

Cass. pen. n. 10667/1998

Ai sensi dell'art. 604, comma 1, c.p.p., l'annullamento della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione fra contestazione e decisione può aver luogo solo quando si sia trattato di sentenza di condanna. Quando, invece, oggetto dell'impugnazione (proposta dal pubblico ministero) sia stata una sentenza di assoluzione pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, il giudice d'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 598 e 521, comma 2, c.p.p., deve provvedere, secondo quanto previsto da detta ultima norma, alla sola trasmissione degli atti al pubblico ministero senza che, tuttavia, l'eventuale erronea declaratoria di nullità della sentenza impugnata, da cui detta trasmissione sia stata accompagnata, possa assumere una qualsivoglia, negativa rilevanza processuale.

Cass. pen. n. 4562/1994

Il potere di annullamento della sentenza impugnata, tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello nei soli casi previsti dall'art. 604 c.p.p. Al di fuori di queste ipotesi tassative, in cui non trova collocazione quella della carenza, sia pur totale, di motivazione, si applicano i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, in forza dei quali è riconosciuto al giudice di appello il potere di sostituirsi, nella valutazione del fatto al giudice di primo grado, mediante la correzione, l'integrazione e, persino, l'integrale redazione della motivazione.

La sentenza carente, in tutto o in parte, della motivazione non può considerarsi inesistente, poiché il dispositivo, letto in udienza, costituisce provvedimento decisorio con effetti propri che lo contraddistinguono, idoneo, cioè, a divenire irrevocabile se non impugnato. Il vizio della carenza anche assoluta di motivazione è, dunque, sanabile dal giudice di merito successivo, che, investito di pieni poteri decisori, provvede, quando è necessario, a redigere la motivazione mancante.

Cass. pen. n. 9091/1993

In caso di nullità della sentenza di primo grado per totale mancanza grafica della motivazione, il giudice d'appello, in base ai poteri conferiti a lui dall'art. 604, quinto comma, c.p.p., può decidere nel merito, integrando la motivazione mancante del primo provvedimento. Né deve necessariamente procedere alla rinnovazione del dibattimento ed a riassumere prove già acquisite nel precedente grado di giudizio, poiché la nullità concerne soltanto il documento finale (sentenza) e non anche l'attività processuale pregressa, legittimamente espletata, sempre che ritenga di poter decidere allo stato degli atti.

Cass. pen. n. 11741/1992

L'annullamento per nuovo esame della sentenza, per erronea applicazione dell'art. 468, primo comma, c.p.p., e dell'ordinanza dibattimentale con la quale il pretore abbia ritenuto non ammissibile — sulla base di una errata interpretazione di detta norma — la prova testimoniale richiesta dal pubblico ministero, deve essere fatto con rinvio al primo giudice e non già al giudice competente per l'appello secondo la regola generale dettata dal quarto comma, dell'art. 569, stesso codice. Infatti, la erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale dedotta dal pubblico ministero incide negativamente sulla partecipazione stessa di tale organo al procedimento, determinando una nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 180 c.p.p. (espressamente richiamato dal quarto comma, dell'art. 604).

Cass. pen. n. 4490/1992

Allorché al giudice di appello viene denunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o di motivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado di specifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può — attribuendosi, fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, un potere riconosciuto al solo giudice di legittimità — annullarlo con rinvio, ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze. (Nella specie, il G.I.P., contestualmente alla condanna, aveva rigettato l'istanza di revoca o di modifica della misura della custodia cautelare in carcere, senza motivazione e il Tribunale della libertà, immediatamente adito ex art. 310 c.p.p., anziché decidere nel merito, aveva dichiarato la nullità del provvedimento di rigetto restituendo gli atti al Gip. La S.C., nell'affermare il principio enunciato in massima, ha rilevato che, stanti il principio dell'immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale, anche se emesse contestualmente alla sentenza, il Gip avrebbe dovuto esporre immediatamente i motivi della sua decisione in ordine alla libertà personale e, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe dovuto supplire alla carenza lamentata, affrontando il merito della questione).

Cass. pen. n. 11076/1992

La sentenza di proscioglimento emessa dal Gip in sede di valutazione della richiesta di decreto penale di condanna, formulata dal P.M., è soggetta, in difetto di specifica e diversa normativa, alle ordinarie impugnazioni previste dagli artt. 568 e ss. c.p.p. Pertanto, l'appello del P.M. avverso la suddetta sentenza per erronea applicazione della legge penale, avendo effetti pienamente devolutivi, legittima il giudice di appello ad emettere una decisione nel merito, se non sussiste alcuna delle nullità previste dall'art. 604 c.p.p. Invero, il potere di annullamento del giudice di appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati in quest'ultima norma, essendo l'appello un mezzo di impugnazione che può avere effetto rescissorio solo eccezionalmente.

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