(massima n. 1)
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice provvede ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., senza che alcuna preclusione derivi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 585, comma 4, c.p.p. per la presentazione dei motivi aggiunti, preclusione che opera nella diversa ipotesi di rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 1, c.p.p.