(massima n. 1)
In tema di rinnovazione del dibattimento, l'obbligo per il giudice di appello, sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, di escutere nuovamente i dichiaranti qualora valuti diversamente la loro attendibilitą rispetto a quanto ritenuto in primo grado, trova applicazione non soltanto nei casi di ribaltamento della precedente sentenza di assoluzione, ma anche nel caso di riqualificazione giuridica dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado, in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato rinviato a giudizio per i reati di rapina, di violenza privata e di violazione di domicilio, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991; la sentenza di primo grado lo aveva condannato solo per i primi due delitti, riqualificando il reato di rapina in furto aggravato ed escludendo la sussistenza della suddetta aggravante per entrambi gli illeciti; la sentenza d'appello, pronunciata a seguito di appello del pubblico ministero, riqualificava nuovamente il primo reato in quello di rapina, ritenendo sussistente la circostanza aggravante per entrambi i delitti).