(massima n. 1)
In tema di lottizzazione abusiva, ove le prove di tipo dichiarativo o documentale, finalizzate all'accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito lottizzatorio, siano state acquisite antecedentemente alla data di estinzione per prescrizione di tale illecito, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, non č di ostacolo alla c.d. confisca urbanistica la circostanza che tale accertamento venga svolto dal giudice di appello, supplendo al silenzio motivazionale sul punto a seguito di impugnazione avverso la sentenza di primo grado che non l'abbia disposta, non essendo necessario che l'istruzione dibattimentale svoltasi in primo grado sia completa, in quanto č sufficiente che il giudice sia in grado di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, con il solo divieto per il giudice di appello di svolgere attivitā istruttoria integrativa a norma dell'art. 603, cod. proc. pen.