(massima n. 1)
Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, ovvero sia inficiata da un errore di diritto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste riportate nella motivazione della sentenza di primo grado, e la cui valutazione, ad opera del primo giudice, č stata ritenuta dalla Corte inficiata da un errore di diritto).