(massima n. 1)
Il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilitā di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, č obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).