(massima n. 1)
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale in forza dei poteri officiosi che gli competono ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il cui esercizio prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte civile nell'atto di appello ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., trovando piuttosto la sua giustificazione in un'assoluta necessità probatoria, con la conseguenza che l'appello, che non contenga un'espressa richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, non è per ciò solo inammissibile. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/10/2018).