(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, il diniego della rinnovazione istruttoria in appello mediante perizia psichiatrica - e, in particolare, di una perizia post mortem sulla capacità del soggetto passivo - rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia valorizzato in modo logico e completo gli elementi clinici e testimoniali già acquisiti (consulenze specialistiche, referti, testimonianze dei curanti), ritenendo superfluo l'ulteriore accertamento, in applicazione del principio di eccezionalità della rinnovazione di cui all'art. 603 c.p.p.