(massima n. 1)
L'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello disciplinata dall'art. 603, comma 4, c.p.p. non esclude che il giudice debba effettuare le opportune valutazioni, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla rilevanza ed ammissibilitą delle prove richieste e, pertanto, presuppone una indicazione specifica da parte dell'imputato delle prove che si vogliono assumere.