Cassazione penale Sez. II sentenza n. 49984 del 16 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardivitā della querela, non č tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilitā. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).

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