(massima n. 1)
Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, č consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti.