(massima n. 2)
Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, non deve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisire prove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi gią auditi in tale giudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loro novitą deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguente rinuncia al diritto di difendersi provando. (Vedi: Sez. U, n. 930 del 1996, Rv. 203427-01).