Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36539 del 22 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di giudizio abbreviato, le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cui abbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligo qualificato di motivazione. (Vedi: Sez. U, n. 20 del 1993, Rv. 195352-01; Sez. U, n. 11 del 1994, Rv. 198213-01).

(massima n. 2)

Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, non deve farsi luogo a rinnovazione istruttoria ove la stessa sia finalizzata ad acquisire prove o documenti assunti nel parallelo giudizio dibattimentale celebrato nei confronti dei concorrenti nel reato ovvero ad escutere testi gią auditi in tale giudizio, non trattandosi di prove qualificabili come «sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado» ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la loro novitą deriva esclusivamente dalla scelta del rito alternativo e dalla conseguente rinuncia al diritto di difendersi provando. (Vedi: Sez. U, n. 930 del 1996, Rv. 203427-01).

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