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Articolo 602 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Dibattimento di appello

Dispositivo dell'art. 602 Codice di procedura penale

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa(2).

1-bis. [Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo](3).

2. [Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.](1)

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza. Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
1-bis. Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo.

__________________

(1) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Comma modificato dall'art. 34, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nella volontà del legislatore di favorire l’efficienza e l’accelerazione del giudizio di appello. A tal fine, il dibattimento in appello non è più la regola, ma è diventata l’eccezione: di norma, il giudizio si svolge in camera di consiglio non partecipata (art. 598 bis del c.p.p.) o in camera di consiglio partecipata ex art. 599 del c.p.p. e, soltanto al di fuori di quest’ultimo caso, in udienza pubblica ai sensi dell’art. 602 c.p.p.

Spiegazione dell'art. 602 Codice di procedura penale

L’art. 602 c.p.p. disciplina il dibattimento in appello.

Innanzitutto, occorre precisare che, al fine di adeguare la norma in esame alle novità introdotte in tema di celebrazione del giudizio di appello, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2002) è intervenuta in modo rilevante sull’art. 602 c.p.p..

Il comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia) stabilisce che, quando l’udienza deve svolgersi con la partecipazione delle parti, al di fuori dei casi in cui si deve procedere in camera di consiglio partecipata (ossia, i casi ex art. 599 del c.p.p.), il giudizio d’appello si svolge in udienza pubblica.

Come espressamente previsto dall’art. 598 del c.p.p., per il giudizio di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado.

Sempre ai sensi del comma 1, il dibattimento in appello inizia con la relazione della causa, che è svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato.

Poi, come precisato dal comma 3, nel dibattimento di appello può essere data lettura, anche d’ufficio, di atti del giudizio di primo grado (cioè, degli atti compiuti direttamente nel dibattimento di primo grado) e degli atti compiuti nelle fasi precedenti (quindi, gli atti compiuti nelle fasi antecedenti e poi acquisiti mediante lettura ai sensi dell’art. 511 del c.p.p., nonché gli atti del fascicolo del pubblico ministero e inseriti nel fascicolo per il dibattimento di primo grado dopo la lettura a norma dell’art. 512 del c.p.p., dell’art. 512 bis del c.p.p. e dell’art. 513 del c.p.p.). In sostanza, nel dibattimento di appello non può entrare, attraverso il meccanismo delle letture, materiale probatorio che già non sia stato utilizzato per la decisione di primo grado. Infatti, l’acquisizione di prove non utilizzate in primo grado può avvenire, ricorrendo determinati presupposti, solo in caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 del c.p.p..

Il comma 4 precisa che, per la discussione, si applica quanto disposto dall’art. 523 del c.p.p.: quindi, nell’ordine, procederanno alla discussione il pubblico ministero, poi il difensore della parte civile, il difensore del responsabile civile, il difensore della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e, infine, difensore dell’imputato.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La scelta dell’oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui all’art. 602 c.p.p., oppure in camera di consiglio con l’intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all’art. 127 c.p.p., già ora applicata alle decisioni camerali in virtù dell’art. 599 c.p.p..


Come nell’attuale sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall’art. 599 c.p.p. (quando l’appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell’art. 127 c.p.p., come nel caso dell’appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 428 c.p.p. e del nuovo art. 554 quater c.p.p.).


Il giudizio di secondo grado viene trattato oralmente, in dibattimento o in camera di consiglio, anche nel caso in cui la corte rigetti la richiesta di concordato sui motivi di appello, indipendentemente dalla richiesta di trattazione orale presentata dall’imputato appellante.
Resta peraltro fermo il potere di riproporre in udienza la richiesta di concordato, con una scelta finalizzata a incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, obiettivo cui è pure finalizzata la concomitante abrogazione dei limiti al concordato previsti dall’attuale art. 599 bis, comma 2, c.p.p.

Massime relative all'art. 602 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12784/2020

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione della tardività del deposito della memoria difensiva, con conseguente impossibilità di tener conto delle deduzioni in essa contenute). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 19/09/2019).

Cass. pen. n. 8745/2019

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/07/2018).

Cass. pen. n. 47279/2019

Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni inviate in cancelleria, a mezzo telefax, dal difensore della parte civile, perché questi, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme che disciplinano lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito, deve formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire la presentazione di una sintesi scritta delle stesse, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 23/05/2018).

Cass. pen. n. 47574/2019

In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è nulla, ai sensi degli artt. 178, lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo proposto dalle parti, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, come previsto dall'art.602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 17/01/2019).

Cass. pen. n. 41027/2019

In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'intervenuto accordo tra l'imputato e l'organo dell'accusa avente ad oggetto alcuni o tutti i motivi di appello su questioni di esclusiva rilevanza penale non interferisce in alcun modo sull'appello proposto dalla parte civile sul quale il giudice dell'impugnazione deve pronunciarsi anche dichiarandone l'eventuale inammissibilità; ne consegue che, non essendo necessaria la partecipazione della parte civile a siffatto accordo, la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di accoglimento della concorde richiesta delle parti concernente statuizioni diverse da quelle previste dall'art. 576 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 26/06/2018).

Cass. pen. n. 29636/2019

È illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).

Cass. pen. n. 31983/2019

Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza che sia necessaria la partecipazione all'udienza, purchè abbia dimostrato, anche solo attraverso memorie scritte, un suo utile contributo al processo. (Fattispecie in cui la parte civile aveva depositato una memoria, rappresentando elementi di dibattito centrati sulle questioni oggetto del ricorso ed offrendo una piattaforma argomentativa di contrasto alle ragioni avverse). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SULMONA, 29/05/2018).

Cass. pen. n. 46426/2018

In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell'istanza prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 207/2018

In tema di appello, la relazione della causa prevista dall'art. 602, comma 1, cod. proc. pen. ha una funzione meramente espositiva, non incidendo il suo svolgimento sulla regolarità del contraddittorio e non determinando la sua mancanza una nullità della successiva sentenza.

Cass. pen. n. 16672/2013

La rinuncia dell'imputato appellante ai motivi di impugnazione in punto di responsabilità, con limitazione del gravame al solo trattamento sanzionatorio, se sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, non comporta la trasformazione del dibattimento già introdotto ai sensi dell'art. 602 c.p.p. in rito camerale, sicché non è dovuta all'imputato alcuna notifica dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza.

Cass. pen. n. 847/2012

È legittimo, da parte del giudice di appello, nel caso in cui il giudizio di primo grado sia stato erroneamente pretermesso, lo svolgimento dell'intera gamma delle attività processuali non espletate in prime cure.

Cass. pen. n. 868/1996

La procedura di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p., comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d'appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d'appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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