Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Il condannato che non ha avuto conoscenza del procedimento ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello

Il condannato che non ha avuto conoscenza del procedimento ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello
Chi sia stato rimesso nei termini per impugnare la sentenza di condanna emessa in contumacia, ha diritto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11364/2020, ha avuto modo di precisare se e a quali condizioni possa aver diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale il soggetto che, dopo essere stato condannato in contumacia, sia stato rimesso nel termine per impugnare la relativa sentenza.

La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla condanna inflitta ad un uomo, all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 del c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

Di fronte alla conferma, in appello, della propria condanna, l’imputato ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, innanzitutto, un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte territoriale non aveva valutato in maniera adeguata le dichiarazioni rese dalla madre del proprio figlio, da cui era emerso che essa, prima, aveva usato le sostanze dell’imputato per ristrutturare la casa familiare e, poi, si era allontanata da lui di fronte alle prime avvisaglie delle difficoltà economiche che lo avrebbero condotto al fallimento. L’imputato evidenziava, altresì, come la donna, pur percependo un reddito mensile di circa 3000 euro, non avesse mai partecipato alle spese, le quali erano sempre state totalmente sopportate da lui stesso. Parimenti, a giudizio del ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato le sue oggettive condizioni di incapacità economica, talmente gravi da spingere il curatore fallimentare a descriverlo come un soggetto “ridotto a chiedere l’elemosina”.

Con il secondo motivo di ricorso l’imputato lamentava, poi, la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte della Corte d’Appello, in violazione di quanto statuito dalla Cassazione che l'aveva rimesso in termini dopo la condanna inflittagli, in contumacia, in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepiva, infine, la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle testimonianze relative al fallimento dell'impresa dell'imputato, avvenuto a causa dell'utilizzo di tutte le sue risorse economiche per la ristrutturazione della casa familiare.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il secondo ed il terzo motivo di doglianza, dichiarati pregiudiziali ed assorbenti rispetto al primo.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, rilevato come, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il tema della ristrutturazione della casa familiare rivestisse una valenza pregiudiziale nella ricostruzione alternativa prospettata dall’imputato, essendo, peraltro, indirettamente collegato anche alla stessa configurabilità del reato contestato al ricorrente, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare in ordine alla sua condizione economica.

Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha evidenziato come, sulla base del suo costante orientamento “il condannato, restituito nel termine per l’impugnazione per non aver avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione dell’istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall’art. 603 del c.p.p., atteso il necessario coordinamento, in linea con l’art. 6 CEDU, tra le disposizioni previste dagli articoli 175, comma secondo, e 603, comma quarto, del codice di rito” (Cass. Pen., n. 35984/2015; Cass. Pen., n. 39898/2014).

Come sottolineato dagli Ermellini, tale principio di diritto permette di affermare che il diritto alla rinnovazione dibattimentale non è incondizionato, dovendo essere necessariamente coordinato con quelli di economia dell’attività processuale e della ragionevole durata del processo.

In particolare, come già più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione, il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado, non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell’imputato di ottenere l’assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, in modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si chieda l’ammissione (Cass. Pen., n. 42912/2018; Cass. Pen., n. 32633/2014).


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.