(massima n. 1)
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltą di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilitą dell'art. 603 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/11/2019).