Che cosa significa "Impugnazione"?
È il termine genericamente utilizzato per indicare quel rimedio per contestare i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, offerto alle parti dal nostro ordinamento.
Con l'impugnazione, il soggetto eccepisce un vizio o un difetto del provvedimento nella legittimità o nel merito. Lo scopo dell'impugnante è di ottenere la rinnovazione totale o parziale dell'atto, oppure la sua totale eliminazione.
Il legislatore, quindi ha dato alle parti la possibilità di ottenere un controllo - ad opera di un altro giudice- sulla sentenza emessa da un organo giudicante.
L'esperibilità dell'impugnazione non è illimitata nel tempo: sono previsti termini perentori per presentare l'impugnativa, scaduti i quali il provvedimento assume valore di giudicato che vincola le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
Attualmente, sono previsti due gradi di giudizio che valutano il merito della controversia, e un grado di giudizio che investe il solo profilo di legittimità.
Con l'impugnazione, il soggetto eccepisce un vizio o un difetto del provvedimento nella legittimità o nel merito. Lo scopo dell'impugnante è di ottenere la rinnovazione totale o parziale dell'atto, oppure la sua totale eliminazione.
Il legislatore, quindi ha dato alle parti la possibilità di ottenere un controllo - ad opera di un altro giudice- sulla sentenza emessa da un organo giudicante.
L'esperibilità dell'impugnazione non è illimitata nel tempo: sono previsti termini perentori per presentare l'impugnativa, scaduti i quali il provvedimento assume valore di giudicato che vincola le parti, i loro eredi e i loro aventi causa.
Attualmente, sono previsti due gradi di giudizio che valutano il merito della controversia, e un grado di giudizio che investe il solo profilo di legittimità.