Viene confermata l'applicazione delle disposizioni generali in tema di notifica della
sentenza e di decorrenza dei
termini per impugnare, salvo che per una particolarità, ossia la circostanza che il termine dell'
impugnazione decorre, per tutti i legittimati, sia coloro che hanno partecipato al giudizio sia coloro che ne sono rimasti estranei, dal giorno della
notificazione della sentenza alle persone che hanno partecipato al giudizio.
I termini per l’impugnazione sono quelli ordinari; in caso di mancata notifica, decorre il termine annuale di cui al primo comma dell327cpc]].
Nel caso in cui la notifica sia stata omessa soltanto nei confronti di alcuni legittimati, il giudice deve fissare un termine per la notificazione alle parti pretermesse; in questo caso il termine per impugnare decorre solo dal momento in cui tutti i soggetti parti in causa abbiano ricevuto la notificazione.
La notifica va eseguita personalmente all'interdicendo o inabilitando in ossequio al generale disposto di cui all'
art. 716 del c.p.c..
Qualora nel corso del
processo si determini un mutamento in
melius dello stato di salute dell'interdicendo o dell'inabilitando, con conseguente cessazione dello stato di infermità, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere (la sentenza di
interdizione già emessa, tuttavia, conserva i suoi effetti per il periodo anteriore alla reintegrazione nella piena
capacità di agire).
L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'
inabilitazione deve essere proposta non con ricorso, ma con citazione da notificare alle persone indicate nell'art. 719.
Trattandosi di impugnazione di sentenza, non è mai ammesso il reclamo, al quale, invece, è possibile fare ricorso nell'ambito dell'
art. 720 bis del c.p.c. con riferimento ai decreti emessi dal
Giudice tutelare nelle procedure di amministrazione di sostegno.