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Articolo 521 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni

Dispositivo dell'art. 521 bis Codice di procedura penale

(1)1. Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero(2).

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 189, del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,
(2) Nei casi in cui la nuova qualificazione giuridica comporti un difetto di competenza o richieda la composizione collegiale del tribunale o l'udienza preliminare, le conseguenze sono le medesime di quelle indicate per le nuove contestazioni del fatto.

Ratio Legis

Si ricordi che un principio fondamentale inerente alla fase del giudizio risiede nelle correlazione tra accusa e sentenza, condizione indispensabile per l'effettivo esercizio dell difesa.

Spiegazione dell'art. 521 bis Codice di procedura penale

Premesso che per taluni reati elencati essenzialmente dall'articolo 550 non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare, la norma in commento si occupa di restituire tale diritto all'imputato, quando il regime delle nuove contestazioni e delle contestazioni suppletive di cui ai precedenti articoli determina la sopravvenuta mancanza dei presupposti per poter procedere senza l'udienza preliminare (come nei casi di citazione diretta a giudizio).

Quando ciò accade, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinchè provveda di conseguenza nelle forme ordinarie (sempre che non vi siano problemi con la prescrizione del reato).

L'inosservanza di quanto appena riassunto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.

Massime relative all'art. 521 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 47111/2009

La riqualificazione giuridica in dibattimento, che riconduce il fatto al novero dei reati per i quali è prevista l'udienza preliminare impone al Tribunale, se l'udienza preliminare non si è tenuta, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, restando esclusa la possibilità di pronunciare sentenza assolutoria per il reato originariamente indicato. (Annulla senza rinvio, Trib. Ancona, 08 aprile 2009).

Cass. pen. n. 43230/2009

Quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. (Fattispecie in cui il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di omessa comunicazione della detenzione di armi, di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., diversamente qualificato dalla Corte di cassazione nel delitto di detenzione di armi da sparo di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd.). (Annulla senza rinvio, Trib. Sassari, 14 gennaio 2009).

Cass. pen. n. 35066/2008

La riqualificazione del fatto nel giudizio di appello, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è obbligatorio lo svolgimento dell'udienza preliminare, impone la restituzione degli atti al pubblico ministero pur quando il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito direttissimo. (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 19 Ottobre 2007).

Cass. pen. n. 25258/2004

La disposizione dell'art. 521-bis c.p.p., comma primo, in virtù della quale se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni di circostanza aggravante, reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma primo, lett. b), o fatto nuovo, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga al principio della non regressione del procedimento e, come tale, è di stretta interpretazione. Ne consegue che ne è esclusa l'operatività allorché un reato concorrente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell'ambito di un processo per il quale, in relazione agli altri reati, si è tenuta l'udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio. (Nella specie, relativa a conflitto di competenza tra tribunale e g.u.p., la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento del tribunale che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M., escludendo così che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 28 c.p.p., comma secondo, ultima parte, secondo la quale, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo).

Cass. pen. n. 12317/2004

Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal pubblico ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 c.p.p., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente.

Cass. pen. n. 3043/1999

L'art. 521, comma 3, c.p.p., secondo cui il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti all'ufficio requirente ove il pubblico ministero abbia effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti degli artt. 516, 517 e 518, comma 2 c.p.p., se deve essere necessariamente coordinato con l'art. 23 c.p.p. (incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado), non può in alcun modo essere interpretato nel senso che sia sufficiente la contestazione in udienza, da parte del pubblico ministero, di un qualsiasi reato di competenza superiore (ancorché emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale) per sottrarre in ogni caso al giudice la cognizione del fatto in ordine al quale sia stata ritualmente esercitata l'azione penale e che costituisce la materia del processo. Ciò significa che la restituzione al pubblico ministero degli atti concernenti l'intero oggetto del giudizio può essere possibile, previa declaratoria di incompetenza per materia, solo ove venga effettuata nel dibattimento la contestazione di un reato, di competenza superiore, che secondo l'apprezzamento del giudice ricomprende e sostituisce quello oggetto della originaria imputazione; qualora viceversa venga contestato — al di fuori dei casi di cui agli artt. 516, 517 e 518.2 c.p.p. — un fatto «nuovo» rispetto a quello originariamente ipotizzato (e cioè un accadimento da questo del tutto difforme ed autonomo per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento) che alla prima imputazione semplicemente si aggiunge, senza sostituirla o inglobarla, la restituzione degli atti al pubblico ministero non può che riguardare il fatto o i fatti irritualmente contestati e non abbisogna di alcuna previa declaratoria di incompetenza, essendo l'ordinanza che la dispone lo strumento apprestato dalla legge per rendere effettivo l'obbligo del pubblico ministero, sancito nell'art. 518.1 c.p.p., di «procede(re) nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio». (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme in parte qua l'ordinanza con la quale, dopo che il pubblico ministero aveva contestato in udienza fatti del tutto autonomi rispetto a quello per cui si procedeva, il giudice aveva ordinato la trasmissione all'ufficio di procura di tutti gli atti del processo, così determinando in relazione al reato per il quale era stata validamente esercitata l'azione penale un'inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari).

Corte cost. n. 70/1996

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 24, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. La questione, sollevata con riferimento a detto articolo, attiene, infatti, a norma perfettamente analoga a quella già dichiarata incostituzionale.

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