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Avviso di accertamento in parte annullato: che ne è della cartella?

Fisco - -
Avviso di accertamento in parte annullato: che ne è della cartella?
Per la Cassazione non è possibile annullare del tutto la cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 39660 del 13 dicembre 2021, ha affrontato il tema delle conseguenze del parziale annullamento dell’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione Finanziaria al contribuente sulla cartella esattoriale impugnata, precisando che quest’ultima non può essere annullata nella sua interezza. A fronte dell’inesistenza solo parziale dei presupposti che la legittimavano, infatti, la cartella esattoriale potrà essere annullata “solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario”.

Nell’affermare tale principio, la Cassazione ha evidenziato che il giudice, nel caso di sopravvenuta riforma nel merito del contenuto della pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento sottostante alla cartella, deve assolutamente tenerne conto se tale riforma è stata ritualmente introdotta nel processo e sottoposta al contraddittorio delle parti. Tale conclusione, invero, appare imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui agli articoli 111Costituzione 47 della c.d. Carta di Nizza e 6 della CEDU.

Ciò posto, la Corte ha valorizzato la peculiare natura del processo tributario, che è di "impugnazione-merito" in quanto il giudizio è diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Per tale ragione, dunque, il giudice che dichiari invalido l'avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

A sostegno della posizione così assunta, gli Ermellini richiamano altresì un proprio precedente del 2020 secondo cui in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice - adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante - non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c.


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