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Articolo 227 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ripartizioni parziali

Dispositivo dell'art. 227 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

  1. a) ai creditori ammessi con riserva;
  2. b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
  3. c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
  4. d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Ratio Legis

La disposizione disciplina il sistema degli accantonamenti, che devono essere effettuati sull'attivo da ripartire; il fine è di costituire una riserva da utilizzare nel prosieguo della procedura concorsuale, destinata al pagamento delle spese prededucibili e oneri imprevisti, a garantire i terzi che abbiano corrisposto somme alla procedura ed il cui giudizio non sia ancora concluso, ed infine, a tutelare i creditori il cui diritto non sia stato ancora accertato in via definitiva.

Spiegazione dell'art. 227 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame delinea la disciplina della ripartizione delle somme liquide tra i creditori.
La percentuale disponibile per le ripartizioni parziali è dell'80%. Per cui, le ripartizioni parziali, che non possono superare l'80% delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato

L'intervento del legislatore delegato va valutato positivamente, in quanto la procedura come regolata con la normativa attuale, risulta contraddistinta da un minor controllo da parte del giudice delegato, espone i creditori ad un rischio maggiore rispetto al passato.

Per realizzare gli scopi dell'accantonamento (v. ratio legis) la norma prevede:
  • un accantonamento generico, quantificato in percentuale rispetto alle somme da distribuire;
  • alcuni accantonamenti specifici, destinati a quattro categorie di creditori (v. sotto), la cui posizione sia ancora sub iudice, ed ai terzi che abbiano dovuto corrispondere somme alla curatela in esecuzione di provvedimenti giudiziali non ancora irrevocabili.
Quanto agli accantonamenti specifici, si tratta anzitutto dei creditori ammessi con riserva ex art. 227, comma 1, lett. a), c.c.i.i.
Vi sono poi i crediti che abbiano proposto opposizione allo stato passivo, ed a favore dei quali siano state disposte misure cautelari.
La terza categoria riguarda i creditori opponenti la cui domanda è stata accolta, ma la sentenza non è ancora passata in giudicato.
Infine, la quarta categoria riguarda i creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione dei crediti ammessi e di revocazione.

La disposizione di cui al terzo comma dispone l'obbligo, per gli organi della procedura di liquidazione giudiziale, di trattenere e depositare nei modi prescritti dal giudice delegato le somme ricevute per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato (sottraendo le somme in questione alle ripartizioni parziali dell'attivo ed eliminando ogni eventuale pericolo di impossibilità di successivo recupero delle somme medesime in caso di riforma del provvedimento giudiziale).

La disposizione è indice di un generale principio di buona amministrazione in capo al curatore ed al giudice delegato nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza gestoria sul patrimonio del debitore.

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