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Infortunio in pausa caffè: è indennizzabile?

Lavoro - -
Infortunio in pausa caffè: è indennizzabile?
Per la Cassazione va esclusa la copertura Inail se manca il nesso tra il lavoro e il rischio.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 32473 dell’8 novembre 2021, ha affermato che non può essere riconosciuto l’indennizzo Inail per gli infortuni sul lavoro in caso di incidente occorso durante pause lavorative e in dipendenza di scelte arbitrarie.
Il semplice fatto che il lavoratore si sia fatto male durante l’orario di lavoro, infatti, non è per la Cassazione sufficiente al riconoscimento della tutela assicurativa: il vero presupposto del riconoscimento dell’indennizzo è l’esistenza di un nesso tra il lavoro e il rischio, come si evince dall’ art. 2 del Testo Unica per l’Assicurazione sugli infortuni sul Lavoro.
Se l’incidente che si verifica rappresenta la realizzazione di un rischio non connesso all’attività lavoro oggetto della tutela assicurativa, pertanto, nessun indennizzo può essere riconosciuto al soggetto infortunato. Sicuramente non connesso all’attività di lavoro, nello specifico, appare ai giudici di legittimità l’infortunio conseguito alla scelta arbitraria del lavoratore di allontanarsi dalla sede di lavoro per soddisfare un’esigenza personale, non urgente e del tutto procrastinabile.
Il rischio cui soggiace il soggetto in una simile situazione, invero, ha natura meramente “elettiva” e come tale non è idoneo a fondare il diritto all’indennizzo.

Per la Suprema Corte, infatti, l’art. 2 del Testo Unica per l’Assicurazione sugli infortuni sul Lavoro – secondo cui l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, ivi comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni – va interpretato come riferito solo ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa.
L’assicurazione infortuni, invece, non copre i c.d. rischi generici, cioè quei pericoli cui il dipendente è esposto non in quanto tale ma in quanto essere umano, a prescindere dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel caso di specie una lavoratrice si era procurata un trauma al polso mentre, nel corso di una pausa lavorativa, si stava recando al bar per bere il caffè.
All’impiegata, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla tutela assicurativa, ritenendo che alla lavoratrice spettasse nello specifico l’indennità di malattia assoluta temporanea nonché un indennizzo per danno permanente del 10%.
Tale sentenza era successivamente stata confermata dalla Corte d’appello.
Avverso la pronuncia di secondo grado aveva allora proposto ricorso l’Inail e la Corte di Cassazione ha accolto, sulla scorta delle argomentazioni innanzi riportate, siffatta impugnazione.


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