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Diritto di frequentazione dei nonni: si alla sua limitazione se c’è conflittualità con i genitori dei nipoti

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Diritto di frequentazione dei nonni: si alla sua limitazione se c’è conflittualità con i genitori dei nipoti
Il diritto dei nonni di frequentare i nipoti può essere limitato in caso di conflitto con i loro genitori, prevalendo l'interesse dei minori a vivere serenamente.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9145/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di diritto di frequentazione e di visita dei nonni, chiedendosi, in particolare, se lo stesso possa essere limitato qualora, tra gli stessi e i genitori dei nipoti, sussista una situazione di conflitto e di mancanza di collaborazione nell’adempimento degli obblighi educativi.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito al decreto con cui la Corte d’Appello, adita in sede di reclamo, su ricorso proposto ex art. 317 bis del c.c., aveva stabilito in quali giorni un nonno e la sua nuova moglie avessero diritto di frequentare le loro nipoti minorenni.

Nelle more dell’impugnazione della suddetta decisione, il nonno ricorreva nuovamente dinanzi al Tribunale per i minorenni, denunciando il comportamento ostruzionistico tenuto dai genitori delle minori.

Di fronte alla decisione del Tribunale adito di ridurre ad un solo giorno al mese gli incontri tra nonno e nipoti, l’uomo ricorreva in sede di reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. Quest’ultima, però, oltre ad escludere la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della nuova moglie del nonno, sosteneva che il diritto di quest’ultimo a mantenere dei rapporti significativi con le nipoti, avesse natura recessiva rispetto al diritto delle minori a crescere in modo sano ed equilibrato. Nel caso di specie, infatti, la frequentazione del nonno e del suo nucleo familiare aveva comportato, per le nipoti, l’insorgenza di un conflitto di lealtà con i propri genitori, i quali svolgevano il ruolo di primarie figure di riferimento, sia sotto l’aspetto affettivo che sotto quello educativo.
Alla luce di ciò, e stante l’assenza di alcuna collaborazione, da parte del nonno, nell’adempimento degli obblighi educativi dei genitori, i Giudici di merito avevano, quindi, ritenuto opportuno ridimensionarne il diritto di visita.

Di fronte a tale decisione, il nonno ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, in particolare, la violazione degli artt. 315 bis, comma 2, e 317 bis c.c. L'uomo sosteneva, infatti, che, nell'affermare il carattere recessivo del diritto degli ascendenti di frequentare i nipoti minorenni rispetto al diritto di questi ultimi di crescere in maniera serena ed equilibrata, i Giudici di merito avessero richiamato un principio non pertinente alla fattispecie in esame, caratterizzata da un'attiva partecipazione del nonno paterno e della moglie alla formazione e all'educazione delle nipoti, nonché, al contempo, da un ostacolo al pieno sviluppo di tale rapporto, rappresentato dal conflitto con i genitori.
Il ricorrente evidenziava, infatti, come, a suo avviso, la condizione di disagio delle minori non fosse stata determinata dall'andamento dei rapporti tra nonno e nipoti, ma esclusivamente dal rapporto conflittuale intercorrente tra esso ed i loro genitori, sottolineando come l'assetto restrittivo del regime di visita previsto dal decreto impugnato, fosse tale da escludere in radice la possibilità di mantenere e sviluppare rapporti significativi tra lui e le nipoti.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Con particolare riferimento al suddetto motivo di doglianza, gli Ermellini hanno, innanzitutto, sottolineato come la decisione impugnata abbia, in realtà, applicato correttamente il principio di diritto per cui “il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317 bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: è stato, infatti, precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio affettivo(Cass. Civ., 19779/2018; Cass. Civ., n. 15238/2018).

Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha correttamente individuato, nei contrasti insorti tra il ricorrente e i genitori delle nipoti, nonché nel clima instauratosi, conseguentemente, all’interno del nucleo familiare allargato, delle circostanze idonee a giustificare la revisione in senso restrittivo di quanto precedentemente stabilito in ordine alla frequentazione tra nonno e nipoti, stante la situazione di disagio psicologico che ha, di conseguenza, interessato le minori.

I Giudici di legittimità, hanno, poi, evidenziato come, d’altro canto, in sede di accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, si debba tener conto anche della condotta dei genitori, riconoscendo la possibilità di ravvisare, negli ostacoli dagli stessi frapposti alla predetta frequentazione, un comportamento pregiudizievole secondo la previsione degli artt. 330 c.c. e ss., in quanto idoneo a determinare la rescissione di una parte assolutamente significativa della sfera affettiva ed identitaria del minore, nella delicata fase evolutiva della formazione della sua personalità (cfr. Cass. Civ., n. 5097/2014).

Come, però, sottolineato dalla stessa Cassazione, i Giudici di merito, nel caso di specie, non hanno trascurato nemmeno tale aspetto, e, pur dando atto dell'atteggiamento di chiusura manifestato dai genitori, in dipendenza della soggettiva attribuzione alle iniziative legali del nonno della finalità di legittimare la moglie nel ruolo di nonna, da essi non gradito, hanno comunque ritenuto di dover considerare prevalente, nella situazione di conflitto originatasi, l'interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l'ascendente, la cui rimodulazione in senso restrittivo è stata considerata l'unica soluzione in grado di assicurare la salvaguardia di tale relazione.


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