Cass. civ. n. 19509/2004
In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha — peraltro — la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio ed aventi, quindi, il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.
Cass. civ. n. 1507/1998
Ai contratti con struttura associativa, quali i Consorzi, non sono applicabili gli artt. 1465 e 1467 c.c., mancandovi una contrapposizione di interessi ed attesa la comunanza degli scopi da perseguire, il che esclude l'esistenza di un nesso di interdipendenza sinallagmatica che esiga il mantenimento dell'equilibrio delle prestazioni cui sono tenuti rispettivamente il consorziato ed il Consorzio.
Cass. civ. n. 6993/1986
In materia di consorzi, anche se la legge non precisa esattamente quali siano gli organi di tali enti, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, secondo comma, n. 4, 2612, secondo comma, n. 4 e 2613 c.c. deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, con conseguente idoneità dell'attività di tali soggetti a far sorgere la responsabilità solidale a carico dei consorziati
ex art. 2615, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 3230/1975
L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, quale è quello di consorzio, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo; forma che, per il contratto di consorzio è costituita, a norma dell'art. 2603 c.c. dall'atto scritto.