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Il condomino non può parcheggiare nel cortile

Il condomino non può parcheggiare nel cortile
Occupare con il proprio veicolo gli spazi comuni pregiudica i diritti degli altri condomini.
Con l’ordinanza n. 7618/2019, la Sezione VI Civile della Cassazione si è nuovamente pronunciata su una questione, causa di frequente litigiosità tra condomini: ovvero il posteggio di veicoli all’interno delle aree comuni.
Questa la vicenda processuale.
Alcuni condomini erano stati citati in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, competente per materia, affinché venisse loro vietato di parcheggiare i rispettivi motoveicoli all’interno degli spazi condominiali, poiché ciò impediva all'attore di godere delle parti comuni dell'edificio.
La domanda veniva accolta in primo grado, anche alla luce del regolamento condominiale, che proibiva l’ingombro del cortile, e la sentenza confermata in appello dal Tribunale.
Uno dei soccombenti proponeva ricorso per cassazione.
La Corte ha ritenuto manifestamente inammissibile l’impugnazione, rilevando che - come accertato dai giudici di merito - la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune ne pregiudicava la transitabilità, sì da impedire od ostacolare l'accesso all'unità immobiliare del singolo condomino, con correlata violazione del principio stabilito dall'art. 1102 del c.c.
In proposito, la Cassazione ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo cui l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto.
Alla luce di ciò, la pronuncia in commento ha concluso che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Inoltre, la Corte - nel respingere la doglianza del ricorrente, il quale sosteneva il carattere saltuario e la brevità delle soste - ha altresì sottolineato che l'art. 1102 c.c. non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni all’uso della cosa comune.
Pertanto, può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà.


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