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Articolo 441 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Controversie in materia di licenziamento

Dispositivo dell'art. 441 bis Codice di procedura civile

(1)La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le controversie di cui al primo comma sono assoggettate alle norme del capo primo.

Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato è ridotto della metà.

All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze.

I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 441 bis Codice di procedura civile

Il legislatore del 2022 ha voluto abrogare la differenziazione dei riti relativi alle controversie in materia di licenziamenti (introdotta a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Legge Fornero) e con la norma in esame, introdotta dall’art. 3, 32° co., D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023) predilige una riunificazione dei riti, stabilendo espressamente, al secondo comma, che il rito applicabile alle controversie in materie di licenziamenti è quello lavoristico tradizionale.
Lo stesso secondo comma fa salve le diverse previsioni contenute in questa norma, previsioni che hanno natura quasi esclusivamente organizzativa, tenuto conto che viene, appunto, stabilito che le controversie in materia di licenziamenti (ove sia stata chiesta la reintegrazione nel posto di lavoro) debbano avere un trattamento preferenziale rispetto alle altre controversie nella gestione dei ruoli (ciò vale sia in primo grado che nei gradi successivi).

Anche le altre previsioni, contenute nel terzo e nel quarto comma, secondo le quali il giudice può ridurre i termini del processo del lavoro o decidere di separare domande connesse o riconvenzionali, di fatto non risultano del tutto innovative, considerato che i poteri in esse previste erano già riconosciuti dalle norme previgenti.
Piuttosto, alle stesse può attribuirsi la finalità di voler incentivare il giudice a esercitare i propri poteri di direzione formale e materiale del processo nel modo più efficiente possibile, onde agevolare una celere definizione delle controversie in materia di licenziamenti (in tal senso, tra l’altro, può argomentarsi dall’assenza di sanzioni).

Inoltre, l’introduzione di questi nuovi strumenti dovrebbe scongiurare la proliferazione di domande cautelari ante causam, anche in considerazione del fatto che la particolare celerità garantita dalle nuove disposizioni potrà essere valutata dal giudice in relazione al presupposto del periculum in mora.
L’ultimo comma, infine, precisa che i principi di celerità e concentrazione dovranno caratterizzare anche la
trattazione delle controversie in materia di licenziamento con tutela reale in grado d’appello e in cassazione.

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