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Acquisto di auto usata “vista e piaciuta”: opera la garanzia per vizi?

Acquisto di auto usata “vista e piaciuta”: opera la garanzia per vizi?
La mera circostanza che la vendita abbia riguardato un'autovettura usata non costituisce ragione per esonerare il venditore dalla responsabilità.
Ai sensi dell’art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale norma, inoltre, prevede che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia – integrato ad esempio dall’apposizione di una clausola “visto e piaciuto” al contratto di compravendita – non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Ma la garanzia così prevista è esclusa nel caso di acquisto, con apposizione della clausola “visto e piaciuto”, di un bene usato, peraltro sottoposto ad esame approfondito da parte del compratore? Su tale tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9588 del 24 marzo 2022, fornendo risposta negativa a tale quesito.

La Suprema Corte, infatti, si è espressa a favore dell’operatività della garanzia anche nella descritta fattispecie, chiarendo espressamente che “la mera circostanza… che la vendita abbia riguardato un'autovettura usata non costituisce ragione per esonerare il venditore dalla responsabilità.
La particolare vetustà dell’automobile o la sottoposizione della stessa ad un esame approfondito prima dell’acquisto, invero, sono circostanze di fatto che non escludono in sé la garanzia per i vizi della cosa venduta e – precisa il Collegio – non esonerano il giudice dall'accertare se la cosa venduta sia "immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Conclusivamente, gli Ermellini – richiamando un orientamento già consolidato (Cass. n. 21204/2016) – hanno chiarito che la clausola contrattuale "vista e piaciuta", la quale ha la funzione di accertare consensualmente la presa visione ad opera del compratore della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima “limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicchè, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto”.

La vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, nello specifico, riguardava la compravendita “vista e piaciuta” di una Porche usata immatricolata diciassette anni prima, il cui motore si era rotto sette mesi dopo l’acquisto. Per tale ragione, l’acquirente aveva adito il Tribunale lamentando l’esistenza di tali vizi chiedendo il risarcimento del danno.
Poiché la domanda attorea era stata rigettata in primo grado, il compratore aveva proposto appello, ma anche l’impugnazione non aveva avuto buon esito in quanto la Corte distrettuale aveva valorizzato la vetustà del veicolo, tale da escludere a priori ogni forma di garanzia per eventuali vizi dell’auto, la quale peraltro era stata fatta esaminare da un meccanico di fiducia del compratore e provata su strada.
Per la cassazione di questa sentenza aveva allora proposto ricorso il compratore, dolendosi – per quanto qui di interesse - della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 c.c.: in accoglimento di tale censura, dunque, la Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza con rinvio.


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