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Articolo 157 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto

Dispositivo dell'art. 157 ter Codice di procedura penale

1. (1)La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1(2).

2. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui è ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria(2).

3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 10, co. 1, lett. l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Ratio Legis

Il legislatore, volendo garantire il pieno rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e a maggiore garanzia della conoscenza effettiva del processo, ha ritenuto di costruire la disciplina delle notificazioni all’imputato sulla base del relativo status personale di quest’ultimo: cioè, il codice distingue tra l’imputato detenuto e l’imputato non detenuto. Inoltre, per l’imputato non detenuto, il legislatore ha diversificato la disciplina a seconda che si tratti di prima notifica o di notifiche successive. La norma in esame (notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto) deve essere letto insieme e in continuità con l’art. 157 del c.p.p. (prima notificazione all’imputato non detenuto) e l’art. 157 bis del c.p.p. (notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima).

Spiegazione dell'art. 157 ter Codice di procedura penale

L’art. 157-ter c.p.p. (introdotta dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina le notifiche degli atti introduttivi al giudizio all’imputato non detenuto: ossia, quelle notifiche relative alla fissazione dell’udienza preliminare, della citazione diretta in giudizio (decreto di citazione a giudizio direttissimo per l’imputato libero ex comma 2 dell’art. 450 del c.p.p.; decreto che dispone il giudizio immediato ex art. 456 del c.p.p.; decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 del c.p.p. e decreto di citazione a giudizio in appello ex art. 601 del c.p.p.), nonché del decreto penale di condanna.

Il comma 1 stabilisce che la notificazione di questi atti deve essere effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi del comma 01 dell’art. 161 del c.p.p. (anche presso il cd. domicilio digitale e, quindi, all’indirizzo P.E.C. indicato dall’imputato). Ciò salvo che le indicazioni fornite dall’imputato siano inidonee o mancanti, nel qual caso si dovrà procedere con notifica al difensore ex comma 4 dell’art. 161 del c.p.p..

In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, si deve applicare la disciplina prevista per la prima notifica all'imputato non detenuto: cioè, la notifica dovrà essere fatta mediante consegna all’interessato nei luoghi e con le modalità previste dall’art. 157 del c.p.p. (con esclusione, in tal caso, delle modalità telematiche di cui al comma 1 dell’art. 148 del c.p.p.).

In tal modo, nel caso di mancata partecipazione dell’imputato al giudizio, il giudice può dichiarare con assoluta certezza la voluta assenza dell’imputato.

Poi, il comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui la notifica debba essere effettuata in situazioni di particolare urgenza: ossia, nel caso di imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di decorso del termine di improcedibilità ex art. 344 bis del c.p.p. o durante l’applicazione una misura cautelare o in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile in base a specifiche esigenze. In questi casi, l’autorità giudiziaria può disporre che la notifica dell’atto introduttivo al giudizio sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

Infine, il comma 3 regolamenta la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a seguito di impugnazione. Quando l’impugnazione viene proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notifica dell’atto di citazione al giudizio di appello è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 del c.p.p.: da un lato, il comma 1-ter stabilisce l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio nell’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità; dall’altro lato, il comma 1-quater prevede uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall’imputato quando si è proceduto in sua assenza (tale mandato deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Per quanto riguarda, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio, l’art. 157 ter, sempre in conformità alla delega, prevede che, a maggior garanzia della conoscenza effettiva dell’atto introduttivo (come vuole la delega in materia di assenza), esse siano sempre effettuate al domicilio, anche di posta elettronica certificata, dichiarato o al domicilio eletto oppure, in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione, quindi, delle modalità della notifica telematica di cui all’articolo 148, comma 1.


Nei casi in cui sia imminente la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344 bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare, oppure in presenza di altre gravi situazioni si è previsto che l’autorità giudiziaria possa disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.


Infine, si è chiarito che in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1 ter e 1 quater.

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