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Articolo 300 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Estinzione e sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

Dispositivo dell'art. 300 Codice di procedura penale

(3)1.Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [408, 411, 125 disp. att.] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [425, 129 2] o di proscioglimento [529 ss.](1).

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [222 c.p.], il giudice provvede a norma dell'articolo 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna [448, 533, 605], le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [171-181 c.p.] ovvero condizionalmente sospesa [163 c.p.](2).

4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione [568], se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299(4).

5. Qualora l'imputato prosciolto [529] o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive [281-286] quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze)
[omissis]
4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 299.
[omissis]

__________________

(1) Salvo i casi in cui le sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento siano accompagnate dalla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o la sostituzione della custodia in carcere con la provvisoria applicazione di tale misura di sicurezza.
(2) Nel caso di sentenza di condanna l'effetto estintivo si produce di diritto.
(3) Rubrica modificata dall'art. 13, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). La rubrica, nella precedente formulazione, era la seguente: "Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze".
(4) Comma aggiunto dall'art. 13, co. 1, lett. e) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La ratio di questa previsione si ritrova nel fatto che le misure cautelari, poiché sono atti incidentali nel procedimento penale, non possono non essere collegate all'esito del procedimento medesimo.

Spiegazione dell'art. 300 Codice di procedura penale

Mentre l’art. 299 del c.p.p. pone a fondamento della revoca (o della sostituzione) della misura cautelare un’attività discrezionale del giudice, l’art. 300 c.p.p. si preoccupa di dare risalto ad alcune figure di estinzione o sostituzione della misura cautelare caratterizzate dall’automaticità degli effetti in quanto derivanti dal verificarsi di determinati eventi.

Il comma 1 stabilisce che la misura cautelare perde immediatamente efficacia quando venga pronunciata un’archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere oppure una sentenza di proscioglimento.
In sintesi, la misura cautelare si estingue quando c’è una pronuncia favorevole all’imputato (anche se non passata in giudicato): infatti, in tal caso, vengono meno i gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del c.p.p..

Ai sensi del comma 3, laddove sia stata pronunciata una sentenza di condanna, la misura già in atto perde efficacia ogniqualvolta la pena irrogata sia dichiarata estinta oppure condizionatamente sospesa.

Opportunamente, il comma 4 prevede che la misura cautelare perda efficacia nell’ipotesi in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna, a prescindere dal fatto che tale pronuncia sia stata impugnata, e la durata della custodia già subita sia uguale o superiore all’entità della pena irrogata.

Quindi, nelle ipotesi appena menzionate, l’estinzione opera di diritto e, quindi, il giudice può soltanto disporre, con ordinanza, la cessazione delle misure disposte.

L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa, ed è poi accompagnato presso l’istituto penitenziario per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione. Se ne fa richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

Poi, il comma 2 precisa che, se l’imputato è sottoposto a custodia cautelare ed è pronunciata sentenza di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere con cui viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice dispone la misura di sicurezza a norma dell’art. 312 del c.p.p..

Ancora, il nuovo comma 4-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che la custodia cautelare non può essere mantenuta quando è pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento che applica la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indipendentemente dal fatto che tale sentenza sia stata impugnata.
Negli stessi casi, la custodia cautelare in carcere non può essere mantenuta quando è pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento che applica la pena della detenzione domiciliare sostitutiva.
In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 299 del c.p.p..

Infine, secondo il comma 5, se l’imputato prosciolto (o nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere) è poi condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari del pericolo di fuga (lett. b, comma 1 dell’art. 274 del c.p.p.) e del pericolo di reiterazione (lett. c, comma 1 dell’art. 274 del c.p.p.).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La nuova definizione di pena detentiva breve - e quindi sostituibile ai sensi della novellata l. n. 689/1981 - determinata dalla estensione dei suoi confini fino a quattro anni di pena inflitta in concreto, impone la previsione di norme di coordinamento con il sistema delle misure cautelari.
Si può infatti frequentemente verificare il caso in cui venga condannato a pena sostitutiva un imputato sottoposto a una di tali misure, anche detentive. Inoltre, anche la condanna a pena sostitutiva è compatibile con una quota residua di pericolo di reiterazione di condotte delittuose, ai sensi dell’art. 274, co. 1 lett. c) c.p.p., posto che la stessa legge delega prevede che il giudice detti “opportune prescrizioni” che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Tuttavia, tali prescrizioni potranno operare solo con l’esecuzione della condanna definitiva e la sottoposizione agli obblighi, lasciando potenzialmente privo di cautela specifica l’arco di tempo intermedio tra la condanna non definitiva e la sua esecuzione, nel caso in cui si prevedesse l’immediata ed automatica caducazione delle misure cautelari.


La condanna a pena sostitutiva della pena detentiva non osta inoltre alla prosecuzione di una misura cautelare, poiché lo stesso art. 57 l. n. 689/1981 dispone che “per ogni effetto giuridico, la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita”, replicando nel contenuto la corrispondente norma previgente.
Inoltre, la pena detentiva edittale può sempre riemergere, sia nel corso del processo in caso di riforma in pejus in appello, sia successivamente in corso di esecuzione, nei casi di revoca previsti dai novellati artt. 66 e 72 l. n. 689/1981.


In primo luogo, in ossequio al principio di proporzione tra pena irroganda o irrogata e regime cautelare, si pone il problema della compatibilità della prosecuzione di misure cautelari, soprattutto se custodiali, con la condanna a pena sostitutiva, considerando che solo la pena sostitutiva maggiormente afflittiva della semilibertà comporta una quota di esecuzione carceraria; la pena della detenzione domiciliare comporta un momento restrittivo della libertà personale extra carcerario; mentre nelle altre pene sostitutive non vi è alcuna restrizione della libertà personale di natura detentiva.


In secondo luogo, si pone il problema della collocazione sistematica della nuova disciplina, poiché il tema non afferisce direttamente alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., né ai criteri di scelta delle misure nella fase genetica, di cui all’art. 275 c.p.p.; a ben vedere, inoltre, non sono esattamente pertinenti nemmeno gli istituti della revoca o della sostituzione delle misure cautelari, di cui all’articolo 299 c.p.p., legati al venir meno dei presupposti di merito che sostengono il provvedimento restrittivo.


Si è ritenuto, invece, che l’estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze, di cui all’art. 300 c.p.p., sia l’istituto più adeguato a contenere la nuova disciplina che si va delineando, poiché anche nel caso in esame si ha la pronuncia di una condanna che per la sua specificità è o può essere incompatibile con la prosecuzione della misura cautelare in corso di esecuzione.
La diversità di natura delle pene sostitutive, con riguardo alla modulazione della restrizione della libertà, e l’articolazione delle misure cautelari generano tuttavia problematiche più complesse di quelle affrontate e risolte dagli schemi fissi di incompatibilità e quindi di inefficacia contemplati dall’art. 300 c.p.p.; si è pertanto reso necessario prevedere un assetto di regole specifiche e sufficientemente elastiche per disciplinare in modo semplice una materia molto complessa.


La mera estinzione delle misure cautelari incompatibili con la condanna a pena sostitutiva – come sopra anticipato - avrebbe potuto lasciare un vuoto di tutela cautelare anche in casi di residua pericolosità sociale, se non si fossero previste regole di graduazione dei provvedimenti cautelari.
Con l’introduzione del nuovo comma 4 bis dell’articolo 300 c.p.p., si è pertanto siglata l’incompatibilità della prosecuzione delle misure cautelari custodiali, in caso di condanna a pena sostitutiva non detentiva prevedendo che quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla l. n. 689/1981, non può essere mantenuta la custodia cautelare.


Si è previsto che la condanna alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva sia incompatibile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, disponendo che “negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere".
In tal modo, si è voluto risolvere il problema delle esigenze cautelari residue, da un lato, non prevedendo l’estinzione della misura tout court, ma soltanto il divieto di prosecuzione delle misure radicalmente incompatibili; dall’altro, e in tutti i casi, si è ribadita la possibilità di graduare il regime cautelare alla condanna in concreto, richiamando per intero tutti i poteri e le condizioni di sostituzione della misura in corso, di cui all’art. 299 c.p.p., chiudendo la nuova norma con il seguente richiamo:


In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 299. Le scelte dettate dalla complessità del problema, e soprattutto dalla sua peculiarità rispetto agli istituti già esistenti, hanno imposto anche l’integrazione della rubrica dell’articolo 300 c.p.p. con l’inserimento dell’espressione “o sostituzione”, che rappresenta esattamente gli interventi sostitutivi di cui all’articolo 299 da ultimo citato.

Massime relative all'art. 300 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17750/2017

Ai fini previsti dall'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - ancorchè non definitiva - deve computarsi anche il periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in esecuzione pena per un altro titolo, poichè questa, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., con lo stato di detenzione derivante dalla misura cautelare, non sospende gli effetti di quest'ultima.

Cass. pen. n. 47998/2014

Ai fini di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando la sua durata risulta non inferiore alla pena irrogata con la sentenza di condanna - anche non definitiva-, deve tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto è stato contestualmente detenuto in custodia cautelare e in esecuzione pena per un preesistente titolo, in quanto anche in questo caso si determina un superamento dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma quinto, cod. proc. pen., dovendo gli stessi essere computati per l'intervenuta affermazione di responsabilità, non più con riguardo a quelli, astratti, di cui all'art. 303 cod. proc. pen., ma in relazione alla pena in concreto inflitta.

Cass. pen. n. 17084/2014

Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, abbia erroneamente individuato i singoli elementi di questa, il giudice investito della questione cautelare non può correggere l'errore, pur se al solo fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma quarto, c.p.p.. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la possibilità per il giudice della cautela di attribuire al reato ritenuto più grave dal giudice di merito, e costituente l'unico titolo posto a fondamento della misura coercitiva in atto, il ruolo di reato-satellite e, conseguentemente, di rideterminare incidentalmente la porzione di pena irrogata ad esso riferibile).

Cass. pen. n. 27804/2013

In tema di estinzione delle misure cautelari, la previsione di cui all'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen, relativa al calcolo del presofferto ai fini dell'inefficacia della misura custodiale cautelare, non trova applicazione quando sia stata irrogata, in continuazione con altra condanna, la pena dell'isolamento diurno, trattandosi di sanzione espiabile solo in fase esecutiva e, quindi, non compatibile con lo stato di detenzione cautelare. (Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato all'isolamento diurno per un reato satellite, riconosciuto in continuazione con altro reato per il quale era già stata pronunciata condanna definitiva alla pena dell'ergastolo e la Corte ha escluso la duplicazione della carcerazione per titoli diversi - cautelare e definitivo - dovendo considerarsi insussistente il presofferto).

Cass. pen. n. 7676/2012

La mancata impugnazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere una preclusione su tale punto ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando per lo stesso capo d'imputazione penda impugnazione sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, sul presupposto del ritenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna a seguito di ricorso per cassazione del P.M. con riguardo alla sola qualificazione del reato, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini).

Cass. pen. n. 18353/2011

Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata al condannato; in tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari. (Nella specie, obbligo di dimora).

La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari.

Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 25956/2009

In caso di condanna non definitiva per reato continuato, per valutare, a norma dell’art. 300 comma 4 c.p.p., l’entità della pena ai fini di un’eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato meno grave, occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta come aumento ex art. 81 cpv. c.p.

Cass. pen. n. 35480/2007

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando non abbia comportato l'immediata estinzione della custodia cautelare che fosse al momento in atto, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., non impedisce, di per sé, che venga disposto un aggravamento della misura cautelare, ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p., per pregresse trasgressioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata disposta l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di soggetto resosi inottemperante all'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 11361/2003

La misura patrimoniale dell'ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, le quali per effetto della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, rimangano prive di mezzi adeguati, eventualmente disposta dal giudice ex art. 282 bis c.p.p., ha carattere provvisorio ed è accessoria rispetto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare. In caso di sentenza di condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa perdono efficacia sia la misura cautelare personale, sia quella patrimoniale.

Cass. pen. n. 19364/2002

Nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, assolto in primo grado e, poi, condannato nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall'art. 273 del codice di procedura penale abrogato e non dall'art. 300, comma 5, del codice di procedura penale vigente.

Cass. pen. n. 27425/2001

Non ricorrono i presupposti del ripristino della custodia cautelare per ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, ex art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p., nei confronti dell'imputato che, scarcerato per decorrenza dei termini ed assolto successivamente in primo grado, sia stato poi condannato all'esito del giudizio di appello, in quanto il disposto del predetto art. 307, comma 2, lett. b) richiede che la perdita di efficacia della misura sia dovuta esclusivamente alla decorrenza dei termini; qualora, per contro, essa consegua ad una sopravvenuta sentenza di assoluzione in primo grado, la nuova applicazione della misura deve essere disposta ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. il quale prevedendo l'ipotesi di una sentenza di condanna che faccia seguito ad una sentenza di proscioglimento, stabilisce che possa essere adottata una nuova misura coercitiva limitatamente ai pericula libertatis di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c).

Cass. pen. n. 11057/2000

Nel caso in cui il fatto per il quale era stata esercitata l'azione penale non sia più previsto dalla legge come reato, il giudice non è tenuto, ove la situazione probatoria favorevole non sia cristallizzata con i caratteri dell'evidenza, al preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso all'imputato prima di pronunciare la sentenza assolutoria, atteso che sarebbe ultronea, e defaticante, qualsiasi indagine in relazione ad un fatto al quale la legge non attribuisce più un significato penalmente rilevante.

Cass. pen. n. 3734/2000

L'art. 300, comma quinto, c.p.p. trova applicazione soltanto in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con cui sia stata disposta la scarcerazione, allorché, a seguito di impugnazione, sia stata riformata da sentenza di condanna. Al di fuori di queste ipotesi, restano applicabili le norme generali di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., con possibilità di emissione del provvedimento cautelare coercitivo, ove sussistano i gravi indizi e una o più delle esigenze cautelari, sia nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, sia allorché, pur essendovi stata impugnazione della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, tali sentenze non abbiano comportato la scarcerazione, per mancanza di una precedente misura coercitiva per lo stesso fatto.

Cass. pen. n. 7685/2000

Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, atteso che in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto, equiparato allo stato di libertà; né, il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).

Cass. pen. n. 8/2000

I nuovi elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere possono essere utilizzati ai fini della revoca della sentenza e della successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato prosciolto, a condizione che essi siano stati aquisiti aliunde nel corso di indagini estranee al procedimento già definito o siano provenienti da altri procedimenti, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, e comunque non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi.

In virtù della preclusione derivante dalla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, non può essere applicata una misura cautelare, per lo stesso fatto, nei confronti dell'imputato prosciolto prima che, emerse nuove fonti di prova, sia pronunciata dal giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza medesima.

Le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 300, comma 5, c.p.p., per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza di mero fatto che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni ed i limiti di cui all'art. 300, comma 5, c.p.p. operano, viceversa, nella diversa ipotesi di riforma in malam partem della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione).

Cass. pen. n. 7266/2000

L'art. 300, comma 5, c.p.p., nel prevedere la possibilità che l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia sottoposto, in caso di successiva condanna, a misure coercitive, non preclude affatto la possibilità che tali misure vengano disposte anche in assenza di detta condanna, quando trattisi di soggetto al quale esse non siano mai state applicate in precedenza per lo stesso fatto.

Cass. pen. n. 6066/1999

Ai fini di cui all'art. 300, comma 4, c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde efficacia quando, essendo stata pronunciata sentenza di condanna, la sua durata risulti non inferiore all'entità della pena inflitta, non può tenersi conto, nel computo di detta durata, del periodo in cui il soggetto sia stato detenuto anche in forza di un sopravvenuto titolo di espiazione di una pena a lui inflitta per altri fatti, atteso che il regime della compatibilità fra custodia cautelare ed espiazione opera soltanto nei limiti di cui all'art. 297, comma 5, c.p.p. e cioè ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Cass. pen. n. 4085/1999

Ai fini sia dell'articolo 303, comma primo, lett. c), c.p.p., sia dell'art. 300, comma quarto, stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, deve farsi riferimento alle singole pene inflitte e non a quella complessiva, perché in caso contrario si attribuirebbe all'istituto della continuazione il valore di equipollente del provvedimento giurisdizionale di privazione della libertà, superandosi la logica del favor rei espressamente avallata anche da alcune norme del codice in tema di misure cautelari.

Cass. pen. n. 2218/1998

Ai fini della legittimità del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e successivamente condannato per lo stesso fatto, non è necessario che il detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la condanna, essendo invece sufficiente che esso, quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronuncia della sentenza, sia emesso in un momento successivo a detta pronuncia.

L'ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e successivamente condannato per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l'indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna.

Cass. pen. n. 5399/1998

Alla disposizione dell'art. 300, comma 3, c.p.p. — secondo la quale quando per un determinato fatto è pronunciata sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, le misure cautelari applicate perdono efficacia — consegue che in relazione al medesimo fatto, da intendersi nel senso di cui all'art. 649 c.p.p., tali misure non possono essere ripristinate con altro provvedimento nell'ambito dello stesso o di altro procedimento. (Fattispecie in tema di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti diversamente connotato solo per la quantità di sostanza detenuta).

Cass. pen. n. 2761/1997

L'efficacia delle misure cautelari viene meno, secondo l'art. 300, comma 3, c.p.p., soltanto se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa e non quando, a seguito di sentenza di condanna, deve essere ancora eseguita. (Fattispecie di sentenza in cui la sospensione riguardava l'esecuzione della pena in attesa del procedimento di sorveglianza sull'istanza di affidamento ai servizi sociali).

Cass. pen. n. 4267/1997

Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 300, comma quarto, c.p.p., secondo cui, quando venga pronunciata sentenza di condanna non definitiva, la custodia cautelare perde efficacia se la sua durata «non è inferiore all'entità della pena irrogata», per «pena irrogata» deve intendersi, nel caso di condanna per reato ritenuto in continuazione con altro già giudicato, solo quella inflitta a titolo di aumento per la ritenuta continuazione, e non già quella complessiva derivante dalla somma tra la pena già inflitta e l'aumento anzidetto.

Cass. pen. n. 1/1997

Allorché il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i reati satelliti e la suddivisione o distinzione rilevi per il calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà, se di questo riacquisto ricorrono le condizioni. E la suddivisione o distinzione della pena può essere fatta anche dalla Corte di cassazione allorché i reati satelliti siano altrettanti episodi della medesima figura criminosa commessi, in tempi diversi, in danno di persone diverse e non risulti o non sia allegato un diverso grado di gravità dei vari fatti-reato. (Nella specie, relativa ad indiscriminato aumento di quattro anni di reclusione per cinque episodi di estorsione, la S.C. ha ritenuto di poter imputare a ciascuno di essi la pena di mesi nove e giorni 18 di reclusione, ottenuta dividendo per cinque l'aumento complessivo).

Cass. pen. n. 1919/1995

La misura cautelare perde immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ed una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo in seguito ad una successiva condanna e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. (art. 300, commi 1 e 5 c.p.p.). Se, dunque, occorre una «successiva condanna», la competenza ad emettere il provvedimento coercitivo spetta al giudice dell'impugnazione, sicché il pubblico ministero non può, per lo stesso fatto, iniziare un nuovo procedimento ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di custodia in carcere. Pertanto, rispetto ai fatti per i quali sia stata pronunciata l'assoluzione, il giudice per le indagini preliminari è privo del potere di adottare l'ordinanza custodiale, trovandosi in una situazione di incompetenza funzionale. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.).

Cass. pen. n. 5543/1995

Al giudice dell'impugnazione è inibita l'adozione di misure coercitive a carico dell'imputato prosciolto, prima della pronuncia della sentenza che, riformando quella di primo grado, sia stata essa emessa all'udienza preliminare od all'esito di dibattimento, elimini la decisione con cui è stata riconosciuta l'infondatezza della pretesa punitiva esercitata dall'accusa. (Fattispecie nella quale la corte d'assise d'appello, nel corso del dibattimento, che si rinnovava nei confronti d'imputato di omicidio aggravato e detenzione illegale di armi, assolto in primo grado, aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione di reati della stessa specie. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare come sopra disposta).

Cass. pen. n. 4749/1993

L'art. 300, quinto comma, c.p.p., che condiziona ad una successiva condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti dell'imputato, trova applicazione tutte le volte in cui vi sia stata una precedente pronuncia di proscioglimento a seguito di dibattimento (comprensiva della sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 529 c.p.p. e di quella di assoluzione disciplinata dall'art. 530 c.p.p.), ovvero una sentenza di non luogo a procedere, di cui all'art. 425 c.p.p., emessa all'udienza preliminare, l'una o l'altra riformata.

Cass. pen. n. 2621/1992

È legittimo il provvedimento con il quale la corte d'appello, pronunciando decreto che dispone il giudizio in riforma di sentenza di non luogo a procedere del giudice dell'udienza preliminare, ripristini contestualmente la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato prosciolto. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che l'ultimo comma dell'art. 300 c.p.p., che condiziona alla condanna il ripristino della misura coercitiva, non trova applicazione nell'ipotesi di una diversa valutazione degli stessi elementi indizianti tra giudice di primo e giudice di secondo grado, ma solo in caso di riapertura delle indagini, allorché si configura una frattura tra il proscioglimento con tutte le sue valenze e il sopraggiungere, in una fase cronologicamente e formalmente distinta, di altri elementi probatori di consistenza tale da superare il significato e il valore di quel proscioglimento).

Cass. pen. n. 3311/1991

In presenza della perdita di efficacia di una misura cautelare per effetto di un fenomeno estintivo della privazione della libertà, quale la revoca di cui all'art. 299, comma primo, c.p.p. (che implica una nuova valutazione delle condizioni di applicabilità della misura o delle esigenze cautelari) o quale uno degli elementi specificati negli artt. 300, 301 e 302 c.p.p. (che, a differenza della revoca, operano di diritto), ovvero per effetto della caducazione della misura dovuta allo scadere del termine massimo di durata previsto negli artt. 303 ss. c.p.p., la legge processuale non preclude, in linea di massima, la possibilità che l'indagato o l'imputato siano mantenuti in carcere o nuovamente privati della propria libertà personale in relazione allo stesso fatto (per mezzo della nuova ordinanza applicativa di cui agli artt. 300 comma quinto e 302, della rinnovazione della misura disposta per esigenze probatorie di cui all'art. 301, della proroga del termine massimo di custodia prossimo a scadere di cui all'art. 305, del ripristino della custodia cautelare di cui all'art. 307 comma secondo c.p.p.), ma richiede che nel frattempo si sia prodotta una modifica della situazione personale del soggetto per effetto di un evento nuovo (come la sentenza di condanna che fa seguito a quella di proscioglimento di cui all'art. 300 comma quinto, il protrarsi delle esigenze probatorie di cui all'art. 301, l'interrogatorio dell'imputato a piede libero di cui all'art. 302, la necessità della perizia sullo stato di mente dell'imputato o quella di un accertamento particolarmente complesso di cui all'art. 305 c.p.p., la trasgressione dolosa delle prescrizioni di cui all'art. 307 comma secondo lett. a), e dell'emergere di specifiche esigenze cautelari (espressamente indicate come nuove rispetto a quelle originarie o della stessa natura ma da valutare nuovamente). Qualora non sia intervenuta alcuna modifica nel senso sopra specificato, opera in tutti i suoi effetti la norma generale di cui all'art. 306 comma primo c.p.p. secondo la quale «nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura».

Cass. pen. n. 1789/1991

In virtù del quarto comma dell'art. 300 del nuovo c.p.p., quando è pronunciata sentenza di condanna (qualifica che indubbiamente deve riconoscersi alla sentenza di cui al secondo comma dell'art. 444 di detto codice), ancorché sottoposta ad impugnazione, la custodia cautelare perde efficacia quando la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata. Ne deriva che la pronuncia di una sentenza di condanna inappellabile (quale quella di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui il P.M. sia stato consenziente, giusto i disposto dell'art. 448, comma secondo, nuovo c.p.p.) non impedisce la presa in considerazione, sotto il profilo della ammissibilità della richiesta di rimessione in libertà dell'imputato, la quale va però rigettata ogni qual volta la custodia già subita dall'imputato, per quel determinato fatto, al momento della pronuncia della sentenza di condanna, è inferiore alla entità della pena irrogata; perché la misura, in tali limiti (quantitativo-temporali), conserva piena efficacia e non soggiace all'automatismo del fenomeno estintivo recepito nell'art. 300 citato.

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