Una passeggera di un volo aereo, cita in giudizio la compagnia per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito a seguito dello smarrimento del suo bagaglio. Il Tribunale, aveva riconosciuto alla donna un ristoro pari a 400 euro, importo che è stato ridotto in sede di appello a seguito dell’impugnazione della sentenza da parte della compagnia e il conseguente parziale accoglimento dell’appello.
Nello specifico, i Giudici riconoscono alla donna, un ristoro pari a 115,73 euro, importo che corrisponde alla somma che la donna ha provato di aver speso attraverso il valore degli scontrini fiscali depositati. Gli stessi riportavano la somma degli acquisti resi necessari per sostituire i beni di prima necessità che erano rimasti all’interno del bagaglio smarrito.
In sede di merito, non vi è stata alcuna contestazione da parte della compagnia aerea relativi alla veridicità e originalità degli acquisti, che la donna ha provato in corso di causa con gli scontrini fiscali. Al contrario, nel ricorso in Cassazione viene contestato il riconoscimento del danno subito.
Tale motivo, al pari degli altri, non viene accolto in Cassazione. Gli Ermellini difatti rilevano che la sentenza di merito ha riconosciuto il ristoro del danno così come è stato provato dagli scontrini, che dimostravano l’acquisto dei soli beni di prima necessità volti a rimpiazzare ciò che era contenuto nel bagaglio. Lo stesso era stato confermato persino dalla testimonianza di un’amica della passeggera che l’aveva aiutata nelle spese. Per i Giudici non serve altro che per dimostrare sia le spese effettuate dalla donna che il nesso di causalità con la mancata disponibilità del bagaglio.