(1)1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
-
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura](2)(3);
-
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione(2).
2. Nei casi di avocazione [372, 412, 413 c.p.p.], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371 bis sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia(4).
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I(5).
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma(6), 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(7), 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474(8), [[n517-quater cp]], 600, 601, 602(9), 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies(10) e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,](11) le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente(12)(13)(14)(15)(22)(23).
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies(16), se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente(17).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3-ter](18)(19).
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quater 1, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, o per il delitto di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente(20)(21)(24).
Note
(1)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 3 del d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, convertito con modifiche nella l. n. 8 del 20 gennaio 1992 con decorrenza dal 22 novembre 1991; il predetto articolo ha istituito la Direzione Nazionale antimafia. Precedentemente il titolo dell'articolo in esame recitava: "Uffici del pubblico ministero"; ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legge la disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
(2)
Si veda quanto previsto dagli artt. 70, 71 e 72 r.d. n. 12 del 30 gennaio 1941, come modificati dal d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, n. 51 divenuto efficacie dal 2 giugno 1999, come previsto dalle modifiche apportate dalla l. n. 188 del 16 giugno 1998 all'art. 247. Con la soppressione della figura del pretore (avente anche poteri di pubblico ministero) sono venute meno anche le 165 procure della repubblica presso le preture circondariali, gli uffici delle procure sono così distribuiti: 164 procure della repubblica, 26 procure generali presso le corti d'appello, una sola procura generale presso la corte di cassazione. È opportuno segnalare che vi sono anche 29 procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni.
(3)
Quanto inserito tra le parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 175, del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, con decorrenza dal 2 giugno 1999.
(4)
Il secondo periodo di tale comma è stato modificato dal d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche nella l. n. 8 del 20 gennaio 1992. Ai sensi dell'art. 15 del predetto d.l., le disposizioni si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Peraltro, il procuratore generale non ha possibilità di interferire, salvo in casi specifici, nell'operato del pubblico ministero, potendo solamente esercitare l'avocazione in determinati casi eccezionali (in tali casi, infatti, assume le funzioni di pubblico ministero). Il procuratore nazionale ha quindi un potere di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, penetrante e non gerarchico potendo inoltre sia esercitare un controllo sull'attività degli organi di polizia giudiziaria che svolgono attività di indagine all'interno della direzione investigativa antimafia (D.I.A.), sia raccordare l'operato e le conoscenze dei pubblici ministeri per i delitti di criminalità organizzata. Inoltre provvede a risolvere i contrasto tra pubblico ministero e gli uffici.
(5)
Si vedano le disposizioni di attuazione all'art.
238.
(6)
Le parole "416, sesto e settimo comma" hanno sostituito le precedenti "416 sesto comma," ai sensi dell'art. 5 della l. 172 del 1 ottobre 2012 in vigore dal 23 ottobre 2012, di ratifica della convenzione del consiglio d'europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
(7)
Le parole "416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3 ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" sono state inserite dal Decreto Legge 17 febbraio 2017 n. 13, concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", convertito dalla legge 13 aprile 2017 n. 46.
(8)
Le parole "416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474" sono state inserite dall'art. 15, IV comma, della l. n. 99 del 23 luglio 2009 entrata in vigore il 15 agosto 2009. Peraltro, ai sensi del V comma del medesimo articolo, si legge: "la disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge".
(9)
Le parole "416, sesto comma, 600, 601, 602," sono tate inserite dall'art. 6 della l. n. 228 del 11 agosto 2003 relativo alle misure contro la tratta di persone.
(10)
Le parole "452-quaterdecies" sono state aggiunte dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(11)
Le parole "dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43" sono state introdotte dall'art. 5, comma 2, della l. n. 92 del 19 marzo 2001 e poi così sostituite dalle attuali "dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono dall'art. 11, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Le parole "e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" sono state soppresse dall'art. 3 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(12)
Tale comma è stato introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. Si veda l'art. 25 bis del d.l. n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito in l. n. 356 del 7 agosto 1992 come da modifiche di cui al d.l. 374/2001, convertito in l. 438/2001. Nei casi in cui si debbano approfondire i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, si vedano anche gli artt. 13 e 25
ter, d.l. 306/1992.
(13)
Si tratta dell'introduzione di una deroga alle norme sulla competenza per territorio, esclusivamente circoscritta ai delitti indicati. Pertanto: 1) per i delitti indicati, la competenza spetta al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove si trova il giudice competente; 2) circa l'individuazione delle procure distrettuali dei capoluoghi vigono le regole dettate dagli artt.
8 c.p.p. e ss.; 3) in caso di connessione tra procedimenti, il criterio da applicare è quello previsto dall'art. 51, anche se deroga l'art.
16 c.p.p.
(14)
Si evidenzia il il rinvio all'art.
157 c.p., comma 4, ove i termini di prescrizione per i reati di cui al presente comma sono raddoppiati.
(15)
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(16)
Le parole " e dai commi 3 quater e 3 quinquies" sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 1) del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella l. n. 125 del 24 luglio 2008.
(17)
Tale comma è stato introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 367 del 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modifiche dalla l. n. 8 del 20 gennaio 1992. D.D.A. è la direzione distrettuale antimafia, facente parte della procura distrettuale costituita presso il distretto di corte d'appello, a cui sono attribuite le funzioni del pubblico ministero relative ai delitti di criminalità organizzata e mafiosa, ai reati informatici, di intercettazione abusiva, nonché ai delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (si veda l'art. 51 c.p.p.).
(18)
Tale comma è stato inserito dall'art. 10 bis, d.l. n. 374 del 18 ottobre 2001, n. 374 convertito in l. n. 438 del 15 dicembre 2001 relativa al terrorismo internazionale. Lo scopo dell'inserimento della figura del pubblico ministero è quello di consentire una maggiore specializzazione da parte dei magistrati distrettuali proprio circa i reati inerenti i fenomeni di criminalità organizzata di stampo terroristico. Già in passato il legislatore, con le procure distrettuali antimafia previste dal d.l. 367/1991, istituì delle figure analoghe. Tuttavia, differentemente da quanto previsto in passato, ha voluto conferire loro competenze più ampie: il comma 3 infatti individua i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; ciò consente di includervi ogni reato aggravato dalla finalità terroristica oltre ad ogni tipologia di fattispecie associativa. Le norme inerenti l'attribuzione della competenza distrettuale si applicano solo ai procedimenti non ancora iniziati alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.
Si sottolinea che, compiutamente, il legislatore ha voluto altresì modificare l'art.
328 c.p.p. poiché, inserendo il comma 1
-ter
, ha individuato il giudice per le indagini preliminari competente, nel giudice del tribunale del capoluogo del distretto ove si trova quello competente per il giudizio.
(19)
Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2) del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito con modifiche nella l. n. 125 del 24 luglio 2008.
(20)
Tale comma è stato inserito dall'art. 11 della l. n. 48 del 18 marzo 2008, entrato in vigore il 5 aprile 2008, relativo alla ratifica della convenzione del consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Il comma 1-bis dell'art. 11 della citata legge
, aggiunto dall'art. 12
bis del d.l. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche nella l. n. 125 24 luglio 2008 recita: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'art. 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"
(21)
Le parole "414-
bis, 600-
bis, 600-
ter, 600-
quater, 600-
quater.1, 600-
quinquies, 609-
undecies," hanno sostituito quelle preesistenti “600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,"come disposto dal comma 1, lett. a), n. 2 dell'art. 5 della l. n. 172 del 1 ottobre 2012.
(22)
Comma modificato dal D. L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
(23)
Il comma 3-bis è stato modificato dall'art. 49, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.
(24)
Il comma 3-quinquies è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a) della L. 28 giugno 2024, n. 90.