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Articolo 207 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 207 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

  1. a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
  2. b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
  3. c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
  4. d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali(1).

11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 23, comma 3, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 207 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il codice della crisi attua un'unificazione del modello procedimentale: la norma, infatti, regola tutti e tre i tipi di impugnazione dell'articolo precedente, optando per il modello del rito camerale, in grado di garantire una maggiore celerità a livello processuale.
In ragione della peculiarità che contraddistingue le impugnazioni, il c.c.i. non ha optato per un semplice rinvio alle norme del codice di rito sui procedimenti camerali, ma ha dettato una disciplina specifica. Il procedimento, dunque, anche se segue il rito camerale, mantiene i caratteri di contraddittorio pieno edi cognizione piena, e l'opzione camerale si riduce a pochi caratteri, come l'adozione della forma decisionale del decreto.

Il termine è unico, di 30 giorni, e nel caso di opposizione ed impugnazione decorre dalla comunicazione ai sensi dell'art. 205 c.c.i., che il curatore invia a tutti i creditori subito dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo; nel caso del rimedio «straordinario» della revocazione, esso decorre dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'art. 206, comma 5°.

Il contenuto del ricorso deve riguardare:
  • i requisiti della esposizione degli elementi in fatto e delle ragioni in diritto;
  • l'indicazione «a pena di decadenza» delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
  • l'indicazione delle prove, sia precostituite, sia costituende.
Per la fissazione dell'udienza sono previsti termini accelerati, in linea con lo spirito della disposizione (che appunto si rifà al rito camerale). Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, va notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La disposizione fornisce ulteriori precise indicazioni sul contenuto degli atti introduttivi e le produzioni documentali in facoltà delle parti.
La norma disciplina il caso della mancata comparizione delle parti all’udienza (comma 10), richiamando le regole del giudizio ordinario contenzioso (artt. 181 e 309 c.p.c.).

La norma disciplina la fase introduttiva, la fase di trattazione e la fase istruttoria, così come la fase decisoria e il regime impugnatorio della decisione; sono di conseguenza inapplicabili le norme suppletive di cui agli artt. 738-742 c.p.c.

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