La vicenda giudiziaria da cui ha avuto origine la pronuncia in esame nasceva dalla sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda con cui una lavoratrice aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro, al risarcimento del danno derivatole dall’illegittimo mancato rinnovo del proprio contratto di lavoro part-time per lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonostante lo stesso, avente valenza annuale, le fosse stato confermato anche per il secondo anno.
Di fronte alla conferma di tale decisione anche all’esito del giudizio di secondo grado, la donna aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il quale, però, pur venendo notificato alla controparte, non era stato depositato. La parte resistente, dal canto suo, dopo aver notificato il proprio controricorso, aveva provveduto ad iscrivere la causa al ruolo.
La Suprema Corte ha, preliminarmente, evidenziato come la parte a cui sia stato notificato un ricorso per Cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente un proprio controricorso, abbia il potere di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale che non sia stato depositato. Tale potere, infatti, rientra nel più ampio potere di contraddire riconosciuto dall’art. 370 del c.p.c. e, secondo costante orientamento della stessa Cassazione, trova la propria ratio nell’interesse del controricorrente di recuperare le spese e di evitare, attraverso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre lo stesso ricorso nel caso in cui il termine per l’impugnazione non fosse ancora decorso (Cass. Civ., n. 21969/2008).
La Corte di Cassazione ha, però, dichiarato inammissibile il controricorso poiché il controricorrente non ha provveduto al deposito della copia del ricorso per Cassazione notificatagli dalla controparte. A parere degli Ermellini, infatti, nel caso in cui il ricorso per Cassazione non sia depositato, affinché il controricorso possa essere ritenuto ammissibile, deve essere accompagnato dalla copia del ricorso notificata al controricorrente stesso, in quanto, in sua mancanza, non si può riconoscere la sua legittimazione a chiedere una pronuncia in merito ad un’impugnazione di cui la Corte non conosce l’esistenza.
Stante l’accertata inammissibilità del controricorso, la Suprema Corte non ha potuto dichiarare l’improcedibilità del ricorso principale per violazione dell’art. 369 del c.p.c., nonostante la stessa fosse astrattamente accertata.