La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20425 del 25 agosto 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’impugnazione proposta da una contribuente avverso un avviso di intimazione di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) per l’anno 2001, in quanto era decorso il termine di prescrizione triennale, previsto dalla legge.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’agente della riscossione aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo l’agente della riscossione, infatti, la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dato corretta applicazione agli artt. 2946 e 2953 c.c., in quanto avrebbe erroneamente “escluso che la mancata impugnazione della cartella di pagamento, in relazione alla quale era stato poi emesso l'avviso d'intimazione impugnato, avesse comportato l'applicabilità nella fattispecie del termine ordinario decennale di prescrizione”.
In sostanza, secondo l’agente della riscossione, poiché la contribuente non aveva impugnato la cartella di pagamento, avrebbe dovuto applicarsi al caso di specie il termine di prescrizione decennale, invece di quello triennale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’agente della riscossione, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la scadenza del termine previsto per impugnare un atto di riscossione non comporta la “’conversione’ del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Di conseguenza, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria decennale, “la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione”, non consente di applicare al credito stesso la prescrizione ordinaria, salvo che si sia in presenza di un provvedimento giudiziale divenuto definitivo.
Ebbene, nel caso in esame, avente ad oggetto la riscossione della tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, la Cassazione osservava che la Commissione Tributaria Regionale aveva, del tutto correttamente, accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente, rilevando l’intervenuta prescrizione del credito, dal momento che “la mancata impugnazione della cartella nei termini” non aveva comportato “l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’agente della riscossione, confermando integralmente la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale.